C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n. 70 del Sig. AITA Giovanni (tesserato della S.C.D. Real Terranova) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 ( squalifica per TRE gare effettive).
RECLAMO n. 70 del Sig. AITA Giovanni (tesserato della S.C.D. Real Terranova)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 ( squalifica per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti, come accertati dal Giudice Sportivo, trovano conferma negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore AITA Giovanni a DUE gare e dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n. 70 del Sig. AITA Giovanni (tesserato della S.C.D. Real Terranova) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 ( squalifica per TRE gare effettive)."