C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 21/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.1.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.1.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).

RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.1.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.1.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentito il Legale della società reclamante; sentito il Presidente della società resistente; RILEVA in via preliminare che il Legale della Società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone, nel corso dell’odierna seduta, ha chiesto che le controdeduzioni della società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 vengano dichiarate inammissibili, essendo state inviate presso la sede della società reclamante e non presso il domicilio eletto nel reclamo in violazione dell’art.38 del C.G.S.. La Corte osserva al riguardo che, ai sensi dell’art.38, comma 8, del C.G.S., sono da considerarsi alternative fra loro le modalità di comunicazione degli atti presso il domicilio eletto ai fini del procedimento e presso la sede della società. Di conseguenza, la richiesta di inammissibilità delle controdeduzioni deve essere respinta. A fronte della legittimità della notifica del suddetto atto, non si ravvisano motivi giustificativi della richiesta di rinvio avanzata dal Legale della reclamante.

Nel merito, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si ritiene opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017 per la seduta del 13/03/2017. P.Q.M. - in via preliminare, rigetta la richiesta di inammissibilità delle controdeduzioni avanzata dalla società reclamante per i motivi di cui in premessa; nel merito, rimanda la decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 13/03/2017.

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