C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 21/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.74 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 2.2.2017 (squalifica del Capitano MARTURANO Antonio fino al 2.4.2017 in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro,non individuato).
RECLAMO n.74 della Società F.C.D. ROMBIOLESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 2.2.2017 (squalifica del Capitano MARTURANO Antonio fino al 2.4.2017 in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro,non individuato).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del capitano della squadra per la mancata identificazione dell’autore di un atto di violenza subito dall’arbitro (lieve calcio alla gamba destra). Sostiene che il contatto con l’arbitro è riconducibile ad un gesto involontario da parte del calciatore Davide Fiamingo. La tesi della reclamante non può essere accolta atteso che il calciatore indicato dalla Rombiolese come autore del gesto non appare in distinta di gara. Anche la sanzione appare equa rispetto al fatto contestato ed al contesto di particolare ostilità nei confronti del Direttore di gara in cui si è perfezionato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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