C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.75 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 09.02.2017(punizione sportiva della perdita della gara Crescendo – Spezzano Albanese del 5.2.2017 Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile, inibizione del dirigente TALARICO Luca fino al 08.03.2017, squalifica della calciatrice NELAJ Era per UNA gara effettiva).
RECLAMO n.75 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 09.02.2017(punizione sportiva della perdita della gara Crescendo – Spezzano Albanese del 5.2.2017 Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile, inibizione del dirigente TALARICO Luca fino al 08.03.2017, squalifica della calciatrice NELAJ Era per UNA gara effettiva).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che il reclamo è inammissibile poiche’: 1) è sottoscritto da soggetto inibito (art.19,comma 2, lettera a del C.G.S.); 2) la sanzione comminata al soggetto che ha sottoscritto il reclamo non è impugnabile perché inferiore ad un mese (art.45, comma 3, lettera b del C.G.S.); 3) non vi è prova della trasmissione del reclamo alla società controinteressata quanto alla questione relativa alla perdita della gara (art.46, comma 5 del C.G.S.). P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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