C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/03/2017 – Delibera – RECLAMO n. 76 del Sig. GRECO Umberto (tesserato della A.S.D. Dominantefootballclub2000) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 ( squalifica fino al 17.11.2017con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).
RECLAMO n. 76 del Sig. GRECO Umberto (tesserato della A.S.D. Dominantefootballclub2000)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 ( squalifica fino al 17.11.2017con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati avendo lo stesso determinato l’entità della sanzione in relazione ai fatti descritti nel rapporto arbitrale circa l’occasionalità del colpo inferto dal calciatore; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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