C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 15/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.01.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.01.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).

RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.01.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.01.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentito il direttore di gara a chiarimenti; sentito il Legale della società reclamante; sentito il Presidente della società resistente; RILEVA  in via preliminare che, nel corso della seduta del 20/02/2017, la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta odierna (v. C.U. n.113 del 21/02/2017 del Comitato Regionale Calabria);  che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 4° del II tempo, veniva espulso il calciatore del Fuscaldo Calcio 1973, Spagnuolo Francesco, per avere minacciato i calciatori avversari seduti in panchina; - al 26° del II tempo, a seguito di un “grave fallo di gioco” commesso dal calciatore del Fuscaldo Calcio 1973, Salomone Francesco, ai danni del calciatore avversario Linardi Riccardo, per come riferito testualmente dal direttore di gara “si scatenava una violenta zuffa che vedeva protagonisti i componenti di entrambe le panchine, i calciatori di entrambe le società partecipanti al gioco e anche i calciatori coinvolti nell’episodio scatenante” i quali “si fronteggiavano colpendosi reciprocamente con calci e pugni”; - in tale frangente si avvicinava minacciosamente all’arbitro il dirigente del Fuscaldo Calcio 1973, Ferrara Marco, accusandolo di essere il responsabile di ciò che stava avvenendo e venendo trattenuto ed allontanato da alcuni calciatori e dal capitano della squadra ospite; - a questo punto il direttore di gara dichiara che, “considerato che i calciatori continuavano a colpirsi” e che in quel frangente non gli è stato possibile assumere il provvedimento di espulsione nei confronti dei già citati calciatori Salomone Francesco (Fuscaldo Calcio 1973) e Linardi Riccardo (Atleti Cosenza Morrone), si dirigeva verso gli spogliatoi, scortato dai carabinieri presenti, dopo avere emesso il triplice fischio; - giunto davanti agli spogliatoi, seguito da diversi calciatori che gli inveivano contro, l’ufficiale di gara veniva colpito alla nuca da uno sputo lanciatogli dal calciatore Spagnuolo Giuseppe (Fuscaldo Calcio 1973), espulso nel corso della gara;

- dopo aver fatto la doccia ed essere uscito dagli spogliatoi scortato dai carabinieri, l’arbitro veniva avvicinato nuovamente dal dirigente del Fuscaldo Calcio 1973, Ferrara Marco, che gli proferiva fasi offensive; - infine, sulla macchina dell’arbitro, dopo che questi era entrato, veniva buttata una cicca di sigaretta accesa, prontamente tolta da un carabiniere. In relazione alla gara in esame, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato, fra gli altri, i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.25 del 26/01/2017 della Delegazione Provinciale di Cosenza): ü ripetizione della gara in esame, trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale per quanto di competenza; ü ammenda di € 80,00 alla società Atleti Cosenza Morrone, per responsabilità oggettiva, in quanto propri calciatori partecipavano ad una rissa in campo. Sanzione ridotta in considerazione del fattivo intervento del capitano e di alcuni calciatori a difesa dell’arbitro. La società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga riformata e, per l’effetto, venga irrogata nei confronti della società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art.17 del C.G.S.. La reclamante sostiene che: - la responsabilità dell’accaduto sia esclusivamente da ricondurre in capo ai componenti della panchina della società Fuscaldo Calcio 1973 i quali, a suo dire, avrebbero approfittato di un fallo di gioco commesso da un calciatore della società Atleti Cosenza Morrone, per fare ingresso sul terreno di gioco al fine di aggredire i calciatori della società avversaria, spinti dall’obiettivo di fare sospendere la gara che, al momento dell’interruzione, il Fuscaldo stava perdendo per 0-1; - a loro volta, i componenti della panchina della società Atleti Cosenza Morrone, dopo “essere rimasti inizialmente fermi ed attoniti dinanzi a tale comportamento”, sono corsi in campo al fine di difendere i propri compagni aggrediti; - in nessun punto del rapporto di gara emergerebbe una sola responsabilità della società Atleti Cosenza Morrone, i cui calciatori, anzi, hanno difeso il direttore di gara dall’aggressione verbale e dal tentativo di aggressione fisica consumato dal dirigente del Fuscaldo. A tal fine la reclamante produce un DVD contenenti alcuni video che riproducono le immagini dell’incontro. Al riguardo, in via preliminare va affermato che l’art.35 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva – sempre che detta prova offra garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza – limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, che nel caso di specie non ricorrono. Tale prova, pertanto, non può essere ammessa. La società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973, nelle controdeduzioni, chiede che venga rigettato il reclamo dell’Atleti Cosenza Morrone e che, conseguentemente, venga confermata la decisione di primo grado di ripetizione della gara, sulla base delle seguenti considerazioni: - l’arbitro avrebbe sospeso la gara troppo frettolosamente, in quanto sarebbe bastata la richiesta di temporaneo ausilio delle forze dell’ordine presenti perché l’incontro potesse riprendere e terminare con regolarità, tenuto conto peraltro che nessun atto violento è stato perpetrato ai danni dell’ufficiale di gara; - i calciatori di entrambe le società hanno partecipato attivamente alla zuffa e quindi non vi sarebbe stata nessuna mossa preordinata da parte dei tesserati della società Fuscaldo Calcio 1973 finalizzata ad ottenere una sospensione della gara per poterla rigiocare, come sostenuto, invece, dalla reclamante; - i capitani di entrambe le squadre si sarebbero recati presso lo spogliatoio arbitrale per chiedergli di riprendere la gara, ritenendo quindi sussistenti le condizioni perché ciò avvenisse, senza che tale richiesta venisse accolta. A tal fine la società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 produce un DVD contenenti alcuni video che riproducono le immagini dell’incontro. Tale prova non può essere ammessa, per le medesime considerazioni svolte poc’anzi per la società reclamante, alle quali si rimanda. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato integralmente il contenuto del rapporto a sua firma. A giudizio di questa Corte la decisione del primo giudice di ordinare la ripetizione della gara appare corretta, non essendo condivisibile la decisione adottata dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara stessa. Relativamente alla decisione adottata dall’arbitro di sospendere la gara, la Corte ritiene che nella situazione venutasi a creare non si ravvisa l’esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a ristabilire l’ordine, così come stabilito dalla CAF prima e dalla Corte di Giustizia Federale in seguito, indispensabili a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara ex art.64 delle N.O.I.F.. Infatti, per legittimare l’arbitro ad interrompere una gara è necessario non solo che le minacce sia pur gravi dei calciatori abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre altresì che l’arbitro abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo avere fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità. Al riguardo, appare condivisibile quanto evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale nella propria decisione e cioè che la sospensione della gara sia stata eccessivamente frettolosa, essendo intervenuta, peraltro, a soli 17 minuti dalla fine della stessa: con ogni probabilità, una sospensione temporanea della gara e la richiesta di un intervento più incisivo da parte della forza pubblica presente, avrebbero consentito di placare gli animi, consentendo all’arbitro di adottare i provvedimenti sanzionatori ritenuti necessari e di fare giocare i pochi minuti di gara rimasti, tenuto conto, peraltro, che una volta dichiarata la fine della gara, l’arbitro non segnala altri atti di violenza, ma solo invettive nei suoi confronti da parte dei tesserati del Fuscaldo Calcio 1973.

Non merita pregio, pertanto, quanto sostenuto dalla società Atleti Cosenza Morrone secondo cui i propri calciatori abbiano subito un’aggressione da parte dei calciatori della società Fuscaldo Calcio 1973 la quale, pertanto, dovrebbe essere ritenuta la sola responsabile dei fatti accaduti. Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento e, di conseguenza, viene confermata la ripetizione della gara di che trattasi e l’ammenda di € 80,00 irrogata alla reclamante per responsabilità oggettiva che, alla luce dell’avvenuta riduzione per i motivi esposti in precedenza, appare congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e, per l’effetto: conferma la ripetizione della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017, disponendo la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per quanto di competenza; conferma l’ammenda di € 80,00 inflitta alla società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone; dispone incamerarsi la tassa.

 

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