C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 15/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.81 della Società U.S. SAN CALOGERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria–squalifica del calciatore GULLA’ Francesco per TRE giornate, ammenda di € 300,00).

RECLAMO n.81 della Società U.S. SAN CALOGERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria–squalifica del calciatore GULLA’ Francesco per TRE giornate, ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 42° minuto del secondo tempo della gara in esame l’arbitro la sospendeva poiché, dopo l’espulsione di un calciatore della Serrese ed uno del San Calogero, numerosi calciatori del San Calogero aggredivano il numero 7 della Serrese, precedentemente espulso, dando luogo ad una violenta rissa. Portandosi verso gli spogliatoi il Direttore di gara notava inoltre che un calciatore del San Calogero versava a terra in gravi condizioni per un colpo ricevuto in volto, per cui doveva essere trasportato in ospedale. Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell’arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che vengono impugnate dalla San Calogero con l’odierno reclamo. La reclamante chiede in ricorso che questa Corte voglia attribuire la responsabilità per la sospensione della gara alla società avversaria e che statuisca quindi la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Serrese o, in subordine, la ripetizione della gara. In via preliminare va affermata l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Difatti non è stato adempiuto dalla stessa l’obbligo, sancito all’art. 46 comma 5 C.G.S., di notificare il ricorso alla controparte.

Entrando nel merito, appare comunque opportuno affermare che i fatti per come narrati dall’arbitro depongono nel senso di ritenere corretta, la sua decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Appare palese che i gravi episodi di violenza verificatisi in campo, la rissa scaturita al 42° minuto del secondo tempo ed il colpo inferto al numero 6 del San Calogero che lo ha costretto a ricorrere alle cure di un nosocomio con prognosi di 10 giorni, non permettevano la prosecuzione della gara in condizioni tali da garantire l’incolumità degli atleti e degli ulteriori tesserati presenti sul campo di gioco. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi. Affermata la correttezza del deliberato dell’arbitro è opportuno procedere anche alla valutazione sull’attribuzione della responsabilità della sospensione. Sul punto la decisione del giudice di prime cure si mostra legittima. Il rapporto dell’arbitro anche sul punto è chiaro ed assolutamente esaustivo nella narrazione, consente pertanto di attribuire la citata responsabilità ad entrambe le società. Anche le ulteriori sanzioni impugnate appaiono congrue ed adeguate agli aventi accaduti. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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