C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 29/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.82 della Società A.S.D. ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 (squalifica dei calciatori SESTITO Fabio e SIFONETTI Giuseppe per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.82 della Società A.S.D. ROSSANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 (squalifica dei calciatori SESTITO Fabio e SIFONETTI Giuseppe per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 17.03.2017, oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U.119 del 09.03.2017); visto l’art. 46, comma 4, C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

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