C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 29/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.83 del Sig.SPAGNOLO Giuseppe Matteo (tesserato della Società U.S. Bivongi Pazzano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 ( squalifica per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.83 del Sig.SPAGNOLO Giuseppe Matteo (tesserato della Società U.S. Bivongi Pazzano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 ( squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo nel quale il reclamante ha dichiarato che il lancio del pallone è stato del tutto involontario e privo di qualsiasi intento offensivo, precisando, altresì, di avere chiesto scusa al direttore di gara; considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al Sig. SPAGNOLO Giuseppe Matteo a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società U.S. Bivongi Pazzano che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato,reclamante.

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