C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 29/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.86 della Società A.C.D. JOPPOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 16.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Joppolese— Fulgor Zungri del 12.03.2017 per posizione irregolare calciatore Mancuso Francesco n.07.01.1989– Campionato 3^Categoria-squalifica calciatore MANCUSO Francesco per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore MANGIALARDO Francesco fino al 12.04.2017)

RECLAMO n.86 della Società A.C.D. JOPPOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 16.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Joppolese— Fulgor Zungri del 12.03.2017 per posizione irregolare calciatore Mancuso Francesco n.07.01.1989– Campionato 3^Categoria-squalifica calciatore MANCUSO Francesco per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore MANGIALARDO Francesco fino al 12.04.2017)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamo della società A.C.D. Joppolese va dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara ACD Joppolese—SD Fulgor Zungri del 12.03.2017 in quanto pervenuto il 24.03.2017, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (16.03.2017) del C.U. contenente la decisione impugnata, in violazione dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro giornate dal C.U. n.80/A del 23.11.2016 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.97 del 24.01.2017 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.61 del 26.01.2017 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia); va dichiarato parimenti inammissibile avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore Mancuso Francesco non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3/a, del C.G.S.. e avverso l’inibizione del dirigente Mangialardo Francesco fino al 12.04.2017 non essendo impugnabili le inibizioni per dirigenti fino ad un mese ai sensi dell’art.45, comma 3/b., del C.G.S. Tuttavia, va rilevato che, dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Mancuso Francesco,nato il 07.01.1989, è tesserato con la Società ACD Joppolese dal 27.03.2017, successivamente al 12.03.2017, data di disputa della gara in esame, contrariamente a quanto asserito nel reclamo da parte della Società. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della società A.C.D.Ioppolese e dispone incamerarsi la tassa.

 

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