C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.90 della Società POL.GI.A.RE srl avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 SGS del 09.03.2017 (inibizione del dirigente LAFACE Fortunato fino al 10.02.2019).

RECLAMO n.90 della Società POL.GI.A.RE srl

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 SGS del 09.03.2017 (inibizione del dirigente LAFACE Fortunato fino al 10.02.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al termine della gara del Campionato Allievi provinciali tra il GIA.RE ed il Borgo Grecanico del 24.2.2017 nello spogliatoio dell’arbitro entrava un signore che si qualificava come Laface Fortunato, Presidente del GIA.RE, non presente in distinta, che al diniego di restituzione dei documenti di riconoscimento dei tesserati della società, andava in escandescenza prima bloccando la porta dello spogliatoio ed impedendo l’uscita del Direttore di gara quindi ponendo le due mani con forza sulle spalle dello stesso facendolo piegare per il dolore. All’ulteriore tentativo dell’arbitro di uscire dallo spogliatoio il soggetto sopra menzionato lo colpiva con un violento pugno allo stomaco. Il reclamo si fonda su due ordini di ragioni. Da un lato pone in discussione la veridicità dei fatti che definisce riportati in maniera confusa, dall’altro nega che il soggetto resosi responsabile dei fatti sia il Laface atteso che nessuna prova sull’identità dello stesso è stata data dall’arbitro. In particolare si sostiene che il Laface Fortunato, vicepresidente del GIA.RE., non si sarebbe qualificato come Presidente della stessa società. Chiede, da ultimo, che siano escussi come testi dirigenti e calciatori della società presenti sul posto. Il Collegio in via preliminare rappresenta che la prova richiesta non è ammessa dal C.G.S., entrando poi nel merito chiarisce che il rapporto dell’arbitro riveste valore di prova privilegiata per cui è onere della parte produrre elementi atti a confutarla. In particolare ci si sarebbe attesi la produzione di un documento di riconoscimento recante fotografia identificativa del Laface che si sarebbe potuta sottoporre in visione all’arbitro. Così non è stato, la reclamante si è limitata apoditticamente a negare le circostanze narrate dall’arbitro. In relazione all’entità della sanzione ritiene questo Collegio che la squalifica è assolutamente congrua ed adeguata alla gravità dei fatti per altro avvenuti in occasione di un incontro di calcio giovanile con l’ulteriore disvalore che ne consegue. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

 

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