C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.91 della Società ACD CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 23.03.2017 (squalifica del campo di gioco per DUE gare a porte chiuse).

RECLAMO n.91 della Società ACD CONDOFURI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 23.03.2017 (squalifica del campo di gioco per DUE gare a porte chiuse).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato – con la squalifica del campo di gioco per DUE gare con obbligo di disputa a porte chiuse - il comportamento di un proprio sostenitore. Questi si era avvicinato all’arbitro dopo che questi aveva varcato, a fine gara, il cancello dell’impianto sportivo e, dopo averlo apostrofato con parole volgari, lo aveva afferrato dal braccio spingendolo sulla fiancata dell’autovettura dove lo aveva colpito con violenti pugni allo nuca. La sanzione è stata emanata in ossequio all’art 14 C.G.S. “Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori” che statuisce che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. La reclamante assume che non vi è prova che l’aggressione sia riconducibile alla gara che si era da poco conclusa atteso che nelle immediate vicinanze dello stadio è situato il lungomare della cittadina, luogo di assiduo passeggio domenicale. Chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica. L’argomentazione non merita pregio poiché non appare verosimile che una persona intenta a passeggiare non trovi di meglio da farsi che aggredire un arbitro che si appresta a lasciare un impianto sportivo dopo averlo accusato per la sua direzione di gara. In subordine il Condofuri chiede una riduzione della sanzione in quanto lo stesso Direttore di gara certifica nel suo supplemento che il dirigente accompagnatore ed il capitano della citata squadra si sono prodigati per porre fine all’aggressione. Ribadito come il fatto debba imputarsi a titolo di responsabilità oggettiva al Condofuri, in merito all’entità della sanzione è da affermarsi che l’episodio si connota di una particolare gravità, paradossalmente proprio perché avvenuto immediatamente al di fuori dell’impianto, quando cioè l’arbitro si trovava in una condizione di minorata difesa; per cui anche, e soprattutto, tenuto conto della fattiva collaborazione dei citati tesserati della società reclamante la pena appare congrua ed adeguata. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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