C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO N. 105 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 13.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello ASD del 09.04.2017 Campionato 2^Categoria per posizione irregolare calciatore Muraca Carlo n.03.04.1991– inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Procopio Luigi fino al 15.05.2017).
RECLAMO N. 105 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 13.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello ASD del 09.04.2017 Campionato 2^Categoria per posizione irregolare calciatore Muraca Carlo n.03.04.1991– inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Procopio Luigi fino al 15.05.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA il reclamo della società S.C. Belvedere Spinello A.S.D. va dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello ASD del 09.04.2017 in quanto: -pervenuto il 19.04.2017, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (13.04.2017) del C.U. contenente la decisione impugnata, in violazione dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro giornate dal C.U. n.80/A del 23.11.2016 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.97 del 24.01.2017 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.56 del 26.01.2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro); -sottoscritto dal dirigente Procopio Luigi, inibito fino 15 maggio 2017( art.19,comma 2, del C.G.S.). Inoltre non risulta provata la trasmissione della copia del ricorso alla controparte (art.46.5 del C.G.S.). Tuttavia, va rilevato che, dalla documentazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Muraca Marco, nato il 03.04.1991, è svincolato dal 3 dicembre 2016, e successivamente non è stato tesserato con la Società SC Belvedere Spinello ASD,reclamante, poiché la richiamata società ha trasmesso la richiesta il 01 aprile 2017, oltre il 31 marzo 2017, in violazione dei termini e modalità stabiliti dal C.U. n.363/A del 26.04.2016 della F.I.G.C.(pubblicato sia nel C.U. n.03 del 05.07.2016 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.03 del 21.07.2016 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Congrue ed adeguate sono le altre sanzioni inflitte dal primo giudice. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D. con riferimento all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Kennedy J.F. – Belvedere Spinello A.S.D. del 09.04.2017; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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