C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.85 della Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 16.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Terina – SC Soverato Davoli del 12.02.2017- Campionato di Prima Categoria – squalifica del calciatore SECK Serigne Maka fino al 31.12.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

RECLAMO n.85 della Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 16.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Terina – SC Soverato Davoli del 12.02.2017- Campionato di Prima Categoria - squalifica del calciatore SECK Serigne Maka fino al 31.12.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed in equivoca che la gara è stata sospesa a seguito di una aggressione ai danni dell’arbitro da parte del calciatore della ASD SC Soverato Davoli, Sech Serigne Maka, e che il direttore di gara, a causa del colpo subito, non era più in grado di continuare la direzione; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sansioni amministrative ex art.16, c.4 bis,del C.G.S.

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