C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.97 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CURATOLO Mario fino al 30.06.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

RECLAMO n.97 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CURATOLO Mario fino al 30.06.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che le argomentazioni addotte a giustificazione della condotta del calciatore responsabile di avere colpito l'arbitro con un pugno sulla guancia sinistra provocando forte dolore e giramenti di testa, circostanza che peraltro la reclamante non nega, tendono ad evidenziare un comportamento provocatorio da parte del direttore di gara, che non può in alcun modo legittimare la reazione scomposta del calciatore, con un gesto che peraltro avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi; ritenuta equa la sanzione inflitta al tesserato rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, così come l'ammenda irrogata alla società per responsabilità oggettiva, tenuto conto della gravità del gesto e della conseguente sospensione della gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S. e dispone, infine, incamerarsi la tassa.

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