C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 10/05/2017 – Delibera – RECLAMO N. 106 della Società A.S.D. SEGATO VIOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria cui al C.U. N°97 SGS del 05.05.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Urbs Reggina – Segato Viola del 04.05.2017 – Finale Sei bravo a………….scuola calcio).
RECLAMO N. 106 della Società A.S.D. SEGATO VIOLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria cui al C.U. N°97 SGS del 05.05.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Urbs Reggina – Segato Viola del 04.05.2017 - Finale Sei bravo a………….scuola calcio).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che non risulta provata la trasmissione del reclamo alla controparte ai sensi dell’art.46, comma 5 del CGS; rilevato che non è stata versata la tassa richiesta ai sensi dell’art.33, comma del CGS; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società A.S.D. SEGATO VIOLA; dispone addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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