C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 16/05/2017 – Delibera – RECLAMO n. 103 della Società A.S. D. CITTA’ DI REGGIO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 06.04.2017 (squalifica del calciatore GIORDANO Angelo fino al 05.05.2017, squalifica del calciatore ZAPPELLINI Giuseppe fino al 05.05.2021 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).
RECLAMO n. 103 della Società A.S. D. CITTA’ DI REGGIO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 06.04.2017 (squalifica del calciatore GIORDANO Angelo fino al 05.05.2017, squalifica del calciatore ZAPPELLINI Giuseppe fino al 05.05.2021 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; premesso che la decisione circa la posizione di Giordano Angelo è stata assunta con delibera pubblicata sul CU n.140 del 26/4/2017; RILEVA 1) Come emerge dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni del direttore di gara nel corso della sua audizione, a fine gara l'arbitro veniva attinto alla gamba sinistra da un forte calcio che ne determinava la sua caduta a terra senza avere modo di individuare chi fosse l'autore dell'azione violenta. Interpellato il capitano della ASD Città di Reggio Calcio a 5, sig. ZAPPELLINI GIUSEPPE, che già in precedenza si era reso responsabile di atti violenti nei confronti del direttore di gara (schiaffi e pugni), riferiva che egli stesso gli aveva sferrato il calcio. Senonchè tale dichiarazione era evidentemente non vera, poiché il sig. Zappellini si trovava proprio a fianco al direttore di gara e sotto la sua diretta visuale e pertanto non poteva essere stato l'autore del gesto. 2) Il primo giudice infliggeva a ZAPPELLINI GIUSEPPE la squalifica fino al 05/05/2021 per la “aggressione fisica ripetuta nei confronti dell'arbitro”, omettendo però di distinguere la sanzione a lui direttamente irrogabile per gli atti violenti di cui si era reso responsabile e la sanzione indiretta a suo carico ai sensi dell'art. 3 comma 2 CGS, a nome del quale il capitano risponde degli atti di violenza commessi in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 36, comma 4 CGS, il provvedimento deve essere riformato e deciso nel merito da questa Corte tenuto conto delle diverse motivazioni per cui le sanzioni devono essere irrogate. 3) Nel comportamento del capitano ZAPPELLINI GIUSEPPE, il quale ha dichiarato al direttore di gara, attinto da un calcio che ha provocato conseguenze, una rappresentazione falsa della realtà (essendosi assunto la responsabilità di un fatto che non aveva commesso), possono ravvisarsi gli estremi della violazione dell'art. 1 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Di talchè, gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. La Corte irroga a ZAPPELLINI GIUSEPPE la squalifica fino al 05/05/2021, di cui, per il comportamento violento tenuto nei confronti del direttore di gara fino al 5/4/2018, e per la responsabilità ex art.3, comma 2 CGS, quale capitano della ASD Città di Reggio Calabria Calcio a 5, la sanzione residua. Conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sansioni amministrative ex art.16, c.4bis, del C.G.S. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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