C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 16/05/2017 – Delibera – RECLAMO n.98 della Società A.S.D. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 30.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore PLACANICA Dionigi fino al 30.06.2018).
RECLAMO n.98 della Società A.S.D. BOVALINESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 30.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore PLACANICA Dionigi fino al 30.06.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; - convocato l'arbitro a chiarimenti, il quale ha riferito di non aver assistito all’episodio, allo stesso modo del commissasio di campo, anch’egli sentito; -considerato che l’assistente arbitrale ha confermato nel corso della sua audizione di aver subito l’aggressione descritta nel suo rapporto ad opera del calciatore Placanica Dionigi,incolpato; - ritenuto che i filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, possono essere esaminati dalla giustizia sportiva esclusivamente nelle ipotesi contemplate dall'art.35 CGS, ossia al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora dimostrino che il calciatore ammonito, espulso o allontanato è soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, o per fatti di condotta violenta o uso di espressione blasfema non avvenuti sotto la diretta percezione del direttore di gara, che di conseguenza non ha potuto prendere alcuna decisione al riguardo; - considerato che la squalifica irrogata al calciatore Placanica Dionigi per l'atto di protesta violenta senza conseguenze e per il comportamento minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale può essere rimodulata per ragioni di equità, anche in considerazione del fatto che gli eventi nel loro effettivo svolgimento non appaiono del tutto chiariti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti di PLACANICA Dionigi fino al 30 SETTEMBRE 2017; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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