C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 23/05/2017 – Delibera – RECLAMO n.108 del Sig.BRUNO Salvatore (tesserato della A.S.D.Silana 1947) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.151 del 11.05.2017 (squalifica per CINQUE gare effettive).

 

RECLAMO n.108 del Sig.BRUNO Salvatore (tesserato della A.S.D.Silana 1947)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.151 del 11.05.2017 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale del reclamante; RILEVA Il signor Bruno Salvatore impugna la squalifica di cinque giornate di gara inflittagli per avere, durante la gara, colpito con uno schiaffo – in reazione - un dirigente della squadra avversaria e per avere a fine gara tentato di aggredire lo stesso dirigente e rivolto ai tifosi avversari gesti volgari, Il reclamante in via preliminare puntualizza di essere stato vittima di un atto di aggressione (pugno alla nuca) da parte di un dirigente della squadra avversaria entrato in campo, per cui la sua reazione deve essere comunque attentamente valutata e, qualora non venga giustificata con conseguente annullamento della squalifica, sanzionata in base alle norme vigenti (con una pena massima di tre giornate). I fatti per come riportati dall’Assistente Arbitrale e dal Commissario di campo narrano di due diversi comportamenti addebitati al Bruno per come sopra sinteticamente riportato. Tuttavia tali comportamenti, se correttamente valutati, giustificano, in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della squalifica a tre giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a BRUNO Salvatore a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.

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