C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore FABIANO Gianmarco per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore FABIANO Gianmarco per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA La reclamante propone appello avverso le due sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe. Argomenta le proprie lagnanze affermando, nel merito, che i fatti sono stati enfatizzati dall’arbitro che li ha riportati in maniera confusa e decontestualizzata, lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.G.S. chiedendo l’irrogazione al Fabiano Gianmarco di pena più mite perchè non ha assolutamente minacciato l’arbitro. Evidenzia, infine, la carenza della responsabilità oggettiva a carico della società Brutium Cosenza per il mancato raggiungimento della prova che i fatti oggetto della valutazione del giudice possano essere imputati ai sostenitori della propria squadra. Le citate argomentazioni appaiono prive di rilievo in merito alla prova dell’accadimento dei fatti e della conseguente imputabilità al calciatore ed in particolare alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Il direttore di gara riporta, infatti, i citati eventi in maniera esaustiva e scevra da vizi logici: gli stessi non possono, pertanto, essere posti in dubbio. Anche la sanzione pecuniaria statuita per la responsabilità oggettiva ricadente sulla società per il comportamento dei propri sostenitori è legittima e congrua. Appare al contrario meritevole di pregio la lagnanza sull’afflittività della sanzione irrogata al calciatore Fabiano Gianmarco che appare conforme a giustizia rimodulare riducendola di una giornata.

P.Q.M.

 in parziale accoglimento del reclamo riduce a QUATTRO giornate la squalifica al calciatore FABIANO Gianmarco; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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