C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.20 del Sig. DE MARCHI Marco (tesserato della Società A.S.D. Roglianese C.5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (inibizione fino al 29.4.2017).

RECLAMO n.20 del Sig. DE MARCHI Marco (tesserato della Società A.S.D. Roglianese C.5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (inibizione fino al 29.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che dal referto arbitrale emerge che nel corso della gara il Signor Marco De Marchi della Società ASD Roglianece C.5 si è reso responsabile di proteste e comportamento offensivo nei confornti del direttore di gara; a fine gara lo stesso scavalcava la balaustra divisoria con il campo tornando sul terreno di giuoco ma veniva prontalmente fermato da alcuni componenti della squadra ospitata; ritenuto che la sanzione inflitta appare sproporzionata in ragione dei fatti contestati;

P.Q.M.

parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta a DE MARCHI Marco fino al 28 FEBBRAIO 2017 e dispone restituire la tassa reclamo.

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