C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.22 del Sig. IERO Basilio Giuseppe (tesserato della Società ASD Aurora Reggio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 S.G.S. del 10.11.2016 (squalifica fino al 9.1.2017, ammenda di € 90,00 inflitta alla Società ASD Aurora Reggio).
RECLAMO n.22 del Sig. IERO Basilio Giuseppe (tesserato della Società ASD Aurora Reggio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 S.G.S. del 10.11.2016 (squalifica fino al 9.1.2017, ammenda di € 90,00 inflitta alla Società ASD Aurora Reggio).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - in via preliminare, che è da ritenere inammissibile il reclamo avverso l’ammenda di € 90,00 comminata in primo grado alla società A.S.D. Aurora Reggio, essendo stato sottoscritto da Iero Basilio Giuseppe, dirigente non abilitato nonché squalificato in qualità di massaggiatore; - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Villese Calcio – A.S.D. Aurora Reggio del 06/11/2016 risulta che: ü al 28° del II tempo, il massaggiatore della società Aurora Reggio, Iero Basilio Giuseppe, entrava in campo a soccorrere un calciatore infortunato; ü in quel frangente, il massaggiatore iniziava a discutere animatamente e a minacciarsi reciprocamente con una persona riconducibile alla squadra avversaria che si trovava nella tribuna opposta alle panchine, determinando con tale comportamento la reazione dei tifosi della società ospitante che iniziavano ad inveire contro il suddetto tesserato; ü a fine gara, il direttore di gara sentiva delle urla provenire dai tifosi delle due squadre - entrati abusivamente in campo - e dai dirigenti delle due società ed, inoltre, scorgeva alcuni di essi che si scambiavano spintoni. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha squalificato il massaggiatore Iero Basilio Giuseppe fino al 09/01/2017 (cfr. C.U. n.21 del 10/11/2016 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile). Il reclamante chiede che la sanzione irrogatagli venga annullata, sostenendo di avere dato “una risposta colorita senza nulla di offensivo” all’allenatore avversario, che si trovava in tribuna perché squalificato, che inveiva contro il calciatore infortunato ed il massaggiatore stesso accusandoli di voler perdere tempo. Sostiene, inoltre, che al di fuori degli spogliatoi non sarebbe avvenuto “nessun tipo di scontro o altro”. Ritiene questa Corte che la squalifica inflitta al massaggiatore Iero Basilio Giuseppe sia da ritenersi eccessiva in relazione ai fatti accertati;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all’ammenda di € 90,00 inflitta alla società A.S.D. Aurora Reggio, per i motivi di cui alla parte motiva; in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al massaggiatore IERO Basilio Giuseppe al 07.12.2016. Dispone restituirsi la tassa.
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