C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDI Pasquale fino al 31.12.2017).

RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDI Pasquale fino al 31.12.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA - in via preliminare che la Corte, nel corso della seduta del 14/11/2016 (v. C.U. n.57 del 16/11/2016 del Comitato Regionale Calabria), ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta odierna; - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Lamezia – A.S.D. Atletico Maida del 25/10/2016, risulta che, a fine gara, il calciatore Lombardi Pasquale (Atletico Maida) veniva espulso per avere colpito l’arbitro con un “violento calcio al polpaccio”, senza conseguenze. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti suesposti, ha squalificato il calciatore Lombardi Pasquale fino al 31/12/2017 (cfr. C.U. n.48 del 28/10/2016 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S.D. Atletico Maida propone reclamo avverso la decisione de qua e ne chiede l’annullamento, sostenendo che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona, in quanto sarebbe stato il dirigente della medesima società, Colistra Antonio, ad urtare involontariamente l’arbitro al polpaccio con la propria gamba, nella confusione venutasi a creare a fine gara mentre, insieme ad altri dirigenti, tentava di riportare la calma fra i propri calciatori che protestavano nei confronti dell’arbitro, ritenendo esiguo il recupero concesso. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti telefonicamente nel corso dell’odierna seduta, ha dichiarato di non avere alcun dubbio che l’atto di violenza ai suoi danni sia stato posto in essere dal calciatore Lombardi Pasquale, avendolo riconosciuto con assoluta certezza nell’immediatezza dell’evento, confermando pienamente, quindi, il contenuto del referto a sua firma. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). La sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Lombardi.

P.Q.M.

 rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

 

 

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