C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 21/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.32 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 7.12.2016 ( squalifica dei calciatori FLORIO Domenica Angela e GERACE Maria Azzurra per TRE gare effettive).
RECLAMO n.32 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 7.12.2016 ( squalifica dei calciatori FLORIO Domenica Angela e GERACE Maria Azzurra per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante nega la responsabilità delle due calciatrici, sostenendo che le stesse non hanno preso parte alla rissa, ma si sarebbero attivate nel tentativo di dividere le contendenti, ricevendo strattonamenti di ogni genere; che nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, l'arbitro ha attestato di aver riconosciuto le due calciatrici descrivendone con precisione la condotta, per cui deve ritenersi che le stesse hanno partecipato attivamente alla rissa; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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