C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 28/12/2016 – Delibera – RECLAMO n° 36 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 80 del 23.12.2016 (ripetizione gara Coppa Italia Calcio a 5 femminile Calcio Sangiovannese – Spezzano Albanese del 17.12.2016).

RECLAMO n° 36 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 80 del 23.12.2016 (ripetizione gara Coppa Italia Calcio a 5 femminile Calcio Sangiovannese – Spezzano Albanese del 17.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; lette le controdeduzioni della società Sangiovannese; RILEVA in data 17.12.2016 presso il Palasport di località Pirainella del Comune di San Giovanni in Fiore doveva disputarsi la gara di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile Calcio Sangiovannese – Spezzano Albanese. La gara non si è svolta per la concomitante disputa di altra competizione sportiva che si è protratta oltre l’orario, dei relativi termini di “tolleranza”, stabiliti per l’effettuazione della gara in esame. In primo grado il Giudice sportivo ha disposto la ripetizione della gara, rectius l’effettuazione della stessa in altra data, non riscontrando nell’episodio alcun profilo di responsabilità a carico della società ospitante e ritenendo che nel caso che occupa ricorra l’esimente della causa di forza maggiore. La società Spezzano Albanese si duole della decisione argomentando che nell’evento non ricorra alcun elemento necessario ad integrare la fattispecie della forza maggiore: il prolungarsi della gara di pallavolo non era difatti imprevedibile per l’essenza stessa del gioco del volley; l’impedimento allo svolgimento della gara non era di conseguenza qualificabile come inevitabile. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente meritano pregio. La responsabilità in merito all’organizzazione e disputa delle gare ricade sulla società ospitante e con essa - di conseguenza - l’onere di dimostrare, in caso di impedimenti alla disputa stessa, di aver adoperato la normale diligenza necessaria a garantire il regolare svolgimento della competizione. Nel caso di specie, la Sangiovannese avrebbe dovuto rappresentarsi la possibile evenienza del prolungarsi dei tempi di effettuazione della gara di volley e reperire un impianto alternativo o meglio, perché chiaramente meno oneroso, adoperarsi secondo le vigenti norme per l’effettuazione dell’evento sportivo in data ed ora differenti. Le controdeduzioni della Sangiovannese al contrario non evidenziano alcun elemento utile ad una pronuncia di diverso tenore. In particolare non rileva in relazione a tanto il riferimento alla proprietà dell’impianto che non esonera dagli obblighi sopra riportati. Il reclamo è, pertanto, da accogliere.

P.Q.M.

 accoglie il reclamo e irroga alla A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE la punizione sportiva della perdita della gara Calcio Sangiovannese – Spezzano Albanese del 17.12.2016 con il punteggio di 0 – 6; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. Trasmette, infine, gli atti alla segreteria del Comitato Regionale Calabria per gli adempimenti di competenza.

 

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