C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 11/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.37 della Società F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 09.12.2016 (squalifica del calciatore SERRATORE Davide per SEI gare effettive).

RECLAMO n.37 della Società F.C.D. SCOMMETTENDO.IT FRONTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 09.12.2016 (squalifica del calciatore SERRATORE Davide per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; la società reclamante non è comparsa, anche se ritualmente convocata; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Lamezia - F.C.D. Scommettendo.it Fronti del 06/12/2016, risulta che, durante i minuti di recupero del II tempo, il calciatore Serratore Davide (Scommettendo.it Froti) rivolgeva parole discriminatorie per il colore della pelle al calciatore avversario Bakary Sanneh, venendo conseguentemente espulso. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il calciatore Serratore Davide per sei gare effettive (cfr. C.U. n.74 del 09.12.2016 del Comitato Regionale Calabria). La società F.C.D. Scommettendo.It Fronti ricorre avverso la suddetta decisione, contestando la veridicità di quanto asserito dal direttore di gara e chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Ritiene questa Corte che i fatti sono stati riportati dall’arbitro in modo tale da non generare alcun dubbio e, pertanto, possono definirsi acclarati, anche in considerazione del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.). La sanzione irrogata in primo grado per le parole discriminatorie per il colore della pelle tenuto dal Serratore nei confronti del calciatore avversario, deve ritenersi congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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