C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 11/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.38 della Società A.S.D. DOMINANTEFOOTBALLCLUB 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CATANESE Domenico fino al 07.08.2017 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del calciatore FERRERI Paolo fino al 07.08.2017,in qualità di capitano, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro, non identificato).

RECLAMO n.38 della Società A.S.D. DOMINANTEFOOTBALLCLUB 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CATANESE Domenico fino al 07.08.2017 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del calciatore FERRERI Paolo fino al 07.08.2017,in qualità di capitano, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza contro l’arbitro, non identificato).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Calcistica Spinella – Dominantefootballclub 2000 del 3/12/2016 risulta che: - al 13' del secondo tempo, a seguito della seconda rete della squadra ospitante, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Dominantefootballclub 2000 che protestavano per la concessione della rete; - nello specifico, il n. 19 della società Dominantefootballclub 2000, Sig. CATANESE DOMENICO diceva all'arbitro"stai attento, perchè finisce male per te" e gli pestava volontariamente con violenza il piede destro provocandogli forte dolore; - successivamente subiva un calcio alla caviglia da parte di un calciatore della società Dominantefootballclub 2000, non individuato; - il Sig. FERRERI PAOLO, n. 6 della società Dominantefootballclub 2000, apostrofava l'arbitro con frasi scurrili; - non essendo l'arbitro nelle condizioni psico fisiche adeguate, decideva di sospendere la gara. Il Giudice Sportivo Territoriale in relazione a quanto sopra squalificava: il Sig. CATANESE DOMENICO, n. 19 della società Dominantefootballclub 2000, fino al 7.08.2017 per comportamento minaccioso e per atto di violenza nei confronti del direttore di gara. (Precisava che il suddetto provvedimento era da considerarsi in applicazione all'art.16 comma 4 bis del C.G.S. vista la condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara ed al fine dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società per prevenire e contrastare tali episodi, giusto C.U. 104/A della F.I.G.C.); il Sig. FERRERI PAOLO, n. 6 della società Dominantefootballclub 2000, nella qualità di capitano, visto l'art.3 comma 2 del C.G.S., fino al 7.08.2017 per atto di violenza compiuto da calciatore non identificato; deliberava, inoltre, la perdita sportiva della gara con il risultato di 3-0 a favore della società CALCISTICA SPINELLA. (cfr. C.U. n.43 del 07.12.2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria). La Società ASD Dominantefootballclub 2000 ricorreva avverso la squalifica del calciatore CATANESE Domenico e del capitano FERRERI Filippo in distinta di giuoco con il nr.10, sostenendo sostanzialmente che l’ atto compiuto nei confronti del direttore di gara è stato del tutto causale, non volontario e non violento. Ritiene questa Corte che il rapporto dell’arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata. Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati. Tuttavia rilevato che dalla distinta dei giocatori della Società Dominantefootballclub 2000 partecipante alla richiamata gara, la funzione di capitano è rivestita dal Sig. FERRERI Filippo contraddistinto con il nr.10; rilevato che il Giudice Sportivo ha squalificato in qualità di capitano della Società Dominantefootballclub 2000 il Signor FERRERI Paolo nr.6 e non il sig. FERRERI Filippo nr.10; P.Q.M. annulla il provvedimento di squalifica inflitta in qualità di capitano al calciatore FERRARI Paolo e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria al fine di riesaminare la posizione dei calciatori FERRARI Filippo e FERRARI Paolo; rigetta nel resto; conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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