C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 11/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.40 della Società A.S.D. REAL VERBICARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CELESTINO Manuel fino al 31.03.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

RECLAMO n.40 della Società A.S.D. REAL VERBICARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 07.12.2016 (squalifica del calciatore CELESTINO Manuel fino al 31.03.2018 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Real Verbicaro – Piretto Calcio del 04/12/2016 risulta che, al 38° del II tempo, veniva espulso il calciatore Celestino Manuel (Real Verbicaro) per avere colpito il direttore di gara con un violento pugno alla schiena, provocandogli dolore. Lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, minacciava l’arbitro. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore in questione fino al 31/03/2018, precisando, ai sensi dell’art.16, comma 4 bis, del C.G.S., che la sanzione irrogata comporterà l’applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (cfr. C.U. n.20 del 07/12/2016 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo che il calciatore Celestino Manuel avrebbe semplicemente chiesto all’arbitro, “con modi garbati e cortesi”, delucidazioni in merito ad una decisione dallo stesso adottata e che non avrebbe assolutamente posto in essere l’atto di violenza ascrittogli. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati in maniera puntuale dall’arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti attribuiti al calciatore Celestino Manuel, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflittagli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica al calciatore CELESTINO Manuel fino al 31 DICEMBRE 2017 precisando che, ai sensi dell’art.16, comma 4 bis, del C.G.S., tale sanzione comporterà l’applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

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