C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 11/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.42 della Società A.S.D. PARGHELIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 15.12.2016 (ripetizione gara Allarese – Parghelia Calcio del 19.11.2016, Campionato di 2^Categoria).

RECLAMO n.42 della Società A.S.D. PARGHELIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 15.12.2016 (ripetizione gara Allarese – Parghelia Calcio del 19.11.2016, Campionato di 2^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016, risulta quanto qui di seguito riportato: - al 18° del I tempo, veniva espulso il calciatore Lavorato Graziano (Allarese) perché protestava, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, poggiando la testa contro quella dell’arbitro; - alla fine del I tempo, il calciatore Cirillo Claudio (Allarese) protestava nei confronti del direttore di gara in quanto questi, a suo avviso, non aveva convalidato una rete regolare della propria squadra; a seguito di tali proteste, l’ufficiale di gara decideva di espellere il Cirillo ma non riusciva ad estrarre il cartellino rosso in quanto veniva trattenuto per il braccio dai calciatori Monteleone Brunello e Citino Nicola, compagni di squadra del Cirillo; - di seguito, il direttore di gara veniva accerchiato da Citino Nicola e da alcuni compagni di squadra, non identificati, che protestavano, mentre Monteleone Brunello si frapponeva fra la porta e l’arbitro, impedendogli di entrare nello spogliatoio; - l’ufficiale di gara riusciva ad entrare nello spogliatoio, chiudendo la porta a chiave e, rilevata l’assenza delle forze dell’ordine che ad inizio gara invece erano presenti, comunicava alle due società la decisione di sospendere definitivamente la gara, ritenendo fossero “venuti a mancare i presupposti per continuare a dirigere con equità ed in piena serenità di giudizio”; - nel frattempo sopraggiungevano i carabinieri che erano stati chiamati dall’osservatore arbitrale presente. Il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che il direttore di gara abbia fatto un cattivo uso dei poteri conferiti dalle disposizioni federali in ordine alla interruzione della gara, ha disposto la ripetizione della gara in esame (cfr. C.U. n.47 del 15.12.2016 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). La società A.S.D. Parghelia Calcio ricorre avverso la suddetta decisione del giudice di prime cure, sostenendo che la responsabilità della sospensione della gara in oggetto sarebbe da addebitare esclusivamente ai calciatori della Sociatà A.S.D. Allarese”, la quale, pertanto, deve “rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara”. La reclamante chiede, quindi, l’annullamento della decisione di primo grado di ripetere la gara e l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Allarese. A giudizio di questa Corte la decisione del primo giudice appare corretta, non essendo condivisibile la decisione adottata dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara. Infatti, nella situazione testé descritta non si ravvisa l’esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a ristabilire l’ordine, requisiti questi, per consolidato orientamento della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito, indispensabili a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara, ex art.64 delle N.O.I.F.. Infatti, perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, che abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità. Nel caso che, nel comportamento tenuto da alcuni calciatori della società Allarese nei confronti dell’arbitro non si riscontra una situazione di grave turbativa: infatti, dal rapporto del direttore di gara emerge chiaramente che gli stessi si sono limitati a protestare, sia pure reiteratamente, verso l’ufficiale di gara stesso.

Va evidenziato inoltre, così come ha fatto correttamente il Giudice Sportivo Territoriale, che le manifestazioni di protesta avvenivano alla fine del primo tempo e, pertanto, l’intervallo poteva essere utilizzato per esigere le garanzie necessarie affinchè le proteste cessassero e venissero ripristinate le condizioni normali per la ripresa del gioco, adottando gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili, in considerazione anche della presenza delle forze dell’ordine chiamate dall’osservatore arbitrale anch’esso presente. In conclusione, l’avere decretato la fine anticipata della competizione, appare riconducibile non ad una reale situazione di pericolo ma alla proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato, non proporzionato alla concreta situazione esistente in quei frangenti. Il reclamo, pertanto, non può essere accolto e, conseguentemente, viene confermata la decisione assunta in primo grado di ripetere la gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016 demandando gli atti alla Delegazione competente per le relative competenze. P.Q.M. rigetta il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara A.S.D. Allarese – A.S.D. Parghelia Calcio del 19/11/2016, demandando gli atti alla Delegazione di Vibo Valentia per le relative competenze. Dispone, altresì, incamerarsi la tassa reclamo.

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