C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 17/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.48 del Sig. OLIVO Giuseppe (tesserato della Società Pol. D.Cutro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 bis Amatori del 22.12.2016 (squalifica fino al 22.2.2017).

 

RECLAMO n.48 del Sig. OLIVO Giuseppe (tesserato della Società Pol. D.Cutro)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 bis Amatori del 22.12.2016 (squalifica fino al 22.2.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il direttore di gara ha affermato nel rapporto che il calciatore Olivo Giuseppe, a fine gara, lo “teneva per un braccio tirandogli la maglia”; che il referto arbitrale costituisce prova assoluta e privilegiata; che correttamente il Giudice Sportivo ha qualificato la violazione come atto di modesta violenza; che, tuttavia, la sanzione comminata è eccessiva e deve essere ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE giornate effettive di gara la qualifica inflitta al calciatore OLIVO Giuseppe e dispone restituirsi la tassa.

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