C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 17/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.49 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 22.12.2016 ( inibizione del dirigente MAIOLO Vittorio fino al 15.3.2017, squalifica del calciatore PROCOPIO Davide Ferdinando per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore SALATINO Alessandro per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore GIOFFRE’ Enrico per TRE gare effettive).

RECLAMO n.49 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 22.12.2016 ( inibizione del dirigente MAIOLO Vittorio fino al 15.3.2017, squalifica del calciatore PROCOPIO Davide Ferdinando per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore SALATINO Alessandro per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore GIOFFRE’ Enrico per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; premesso che il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata ex art.1/1.1del C.G.S.; RILEVA nell’allegato al rapporto di gara l’arbitro ha dichiarato che il Sig.Maiolo Vittorio, dirigente accompagnatore, unitamente a tutti i calciatori in panchina, si scagliava contro i calciatori della Soc.Tiger in panchina nonché contro altri calciatori della stessa società. Risulta inoltre che, a fine gara lo stesso Maiolo, dopo aver protestato nei confronti del direttore di gara per non avere, a suo parere, lo stesso concesso alcuni minuti di recupero, con frasi intimidatorie lo invitava a non riportare nel rapporto quanto accaduto. Deve, pertanto, ritenersi acclarata la responsabilità del Sig.Maiolo Vittorio in ordine alle violazioni allo stesso contestate e la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti allo stesso ascritti. Lo stesso dicasi per quanto attiene il calciatore Procopio Davide Ferdinando responsabile di comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara nonché del tentativo di ostacolare il rientro dello stesso negli spogliatoi a fine gara. Per quanto riguarda i calciatori Salatino Alessandro e Gioffrè Enrico gli stessi devono essere ritenuti responsabili di atto di violenza nei confronti di calciatore avversario e la sanzione deve essere contenuta avuto riguardo alla sudetta violazione. P.Q.M. rigetta il reclamo per quanto riguarda la sansione inflitta al Sig.MAIOLO Vittorio ed al calciatore PROCOPIO Davide Ferdinando; riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori SALATINO Alessandro e GIOFFRE’ Enrico; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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