C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.51 della Società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Cutro-Trebisacce del 6.11.2016 – Campionato Eccellenza – inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.01.2017). E RECLAMO n.52 della Società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Trebisacce-Isola Capo Rizzuto SSD del 13.11.2016 – Campionato Eccellenza – inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.02.2017 (già inibito fino al 21.1.2017).

RECLAMO n.51 della Società A.S.D. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Cutro-Trebisacce del 6.11.2016 – Campionato Eccellenza – inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.01.2017).

E

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Trebisacce-Isola Capo Rizzuto SSD del 13.11.2016 – Campionato Eccellenza – inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.02.2017 (già inibito fino al 21.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e i reclami nn.ri 51 e 52 della ASD Trebisacce, dei quali viene disposta preliminarmente la riunione per motivi di connessione oggettiva; RILEVA 1.- La ASD Trebisacce impugna due delibere del Giudice Sportivo, pubblicate sul CU n.80 del 23/12/2016 ed emesse all'esito dei ricorsi delle società Cutro e Isola Capo Rizzuto, relativamente a due gare del Campionato di Eccellenza, Cutro - Trebisacce del 6/11/2016 e Trebisacce - Isola Capo Rizzuto del 13/11/2016, e chiede l'annullamento della punizione sportiva della perdita delle due gare per 0-3, nonché dell'inibizione al sig. Cerchiara Antonio, dirigente accompagnatore, complessivamente fino al 21/2/2017, per aver schierato in entrambe le occasioni il calciatore Carlos Alberto Fuck, che non aveva titolo a giocare in quanto tesserato con società appartenente alla Federazione Brasiliana, come accertato dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC. 2.- Con i reclami in oggetto, aventi il medesimo contenuto, la società Trebisacce eccepisce che in data 11/11/2016, all'atto del tesseramento del giocatore, aveva depositato dichiarazione sottoscritta dal calciatore di non essere tesserato con società appartenenti a federazioni estere, come richiesto dall'art. 40 comma 6 delle NOIF; che il 14/11/2016 l'Ufficio Tesseramenti aveva convalidato la pratica, con decorrenza 4/11/2016, attribuendo al calciatore il numero di matricola; che la normativa federale prevede che il calciatore rilasci la dichiarazione predetta sotto la propria personale responsabilità, per cui la società non sarebbe tenuta ad accertarne la veridicità e non sarebbe responsabile, per eventuali dichiarazioni mendaci; che il calciatore ha reso una dichiarazione non veritiera, essendo stato accertato incontestabilmente il suo precedente tesseramento; che l'art. 17 comma 8 del CGS prevede la sanzione della perdita della gara in caso di irregolarità imputabile alla società, mentre nella specie, nessun addebito può essere contestato alla società e al suo dirigente, neppure a titolo di responsabilità oggettiva; che inoltre la delibera impugnata ha sbagliato nel sostenere che il tesseramento doveva essere revocato e che quindi alla data della gara la posizione del calciatore era irregolare, in quanto la norma in materia di revoca del tesseramento, art. 42 delle NOIF, esclude la retroattività del provvedimento, salvo casi particolari tra i quali non rientra quello in esame, e alla data della gara il calciatore era ancora tesserato; che il Trebisacce ha rispettato le norme sul tesseramento e non poteva essere a conoscenza che la dichiarazione del tesserato era non veritiera, come accertato solo successivamente dall'Ufficio Tesseramenti; invoca pertanto la propria buona fede e chiede l'annullamento delle due delibere, relativamente alla perdita della gara per 0-3 e alla squalifica del dirigente, non impugna la squalifica del calciatore. 3.- La Corte ritiene che, ferma la posizione irregolare del calciatore, la revoca del tesseramento, debba intendersi con valore retroattivo, mancando al calciatore i requisiti richiesti sin dal momento del tesseramento, ossia il non essere tesserato con altra società straniera. Il calciatore non poteva essere tesserato, quindi non poteva essere impiegato nelle due gare, seppure la irregolarità veniva scoperta solo successivamente e, formalmente, al momento delle gare risultava regolarmente tesserato. La norma invocata dalla reclamante per invocare la non retroattività della revoca, l'art. 17 comma 8 CGS, riferisce una fattispecie specifica, ossia la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dal calciatore al quale viene successivamente revocato il tesseramento, per effetto di irregolarità imputabile alla società. Nel caso in esame, senza voler mettere in discussione la buona fede della società e quindi contestarne la responsabilità nell'irregolare tesseramento, che sembra essere dovuto esclusivamente alla dichiarazione non veritiera del calciatore stesso, occorre stabilire invece se la società può essere ritenuta punibile a titolo di responsabilità oggettiva. Il medesimo art. 17 comma 1 CGS, prevede la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, e l'aver schierato un calciatore che non avrebbe potuto essere impiegato per irregolare tesseramento, costituisce indubbiamente una circostanza che influisce sullo svolgimento della gara. Sembra pertanto che la circostanza oggettiva, della presenza in campo di un calciatore irregolarmente tesserato, indipendentemente della riferibilità o meno dell'illecito alla società, comporti l'addebito per responsabilità oggettiva alla società di appartenenza, della sanzione prevista dalla norma richiamata. Quanto al dirigente CERCHIARA Antonio, quale accompagnatore ufficiale della Società Trebisacce, non è possibile imputare alcuna responsabilità diretta, posto che alcuna incombenza a suo carico è prevista dalla normativa. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo annulla l’inibizione a carico del Sig. CERCHIARA Antonio, dirigente accompagnatore della Società ASD Trebisacce; conferma nel resto e dispone accreditare le tasse sul conto della Società reclamante.

 

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