C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.56 della Società A.S.D. VIRTUS SOVERATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 12.1.2017 (squalifica del calciatore STRATOTI Salvatore per TRE gare effettive)..

RECLAMO n.56 della Società A.S.D. VIRTUS SOVERATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 12.1.2017 (squalifica del calciatore STRATOTI Salvatore per TRE gare effettive)..

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al calciatore Stratoti Salvatore, in misura rapportata alla effettiva gravità dei fatti; considerato che quanto accertato dal Giudice Sportivo risulta dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore STRATOTI Salvatore a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

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