F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 082/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 – G.S. Bagnolese A.S.D

Decisione n. 082/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 081/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 081/CSA/2021-2022, proposto dalla società G.S. Bagnolese A.S.D. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 3.11.2021, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Guerra, in relazione alla gara Bagnolese / Tritium Calcio 1908 del 31.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2021, il Dott. Savio Picone; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S. Bagnolese A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate, inflitta al calciatore Emanuele Guerra dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 43 del 3.11.2021), in relazione alla gara del 31.10.2021 Bagnolese / Tritium Calcio 1908 del Campionato di Serie D.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, calciatore in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava con forza numerosi avversari, rivolgendo loro reiterate espressioni minacciose”.

Nel referto di gara, l’arbitro Alessandro Recchia ha così descritto la condotta del calciatore espulso: “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco ed iniziava a spintonare con forza qualunque avversario si trovasse dinanzi a lui, proferendo nei confronti di questi ripetutamente minacce come: non esci vivo”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione da tre ad una o due giornate di squalifica. Ha affermato che il calciatore Emanuele Guerra si sarebbe precipitato sul campo di gioco per dividere i partecipanti alla rissa in corso; che egli non avrebbe spintonato e minacciato gli avversari; che, dopo l’espulsione, sarebbe sportivamente uscito dal campo, senza litigi di alcun genere con gli avversari e senza inveire contro l’arbitro per la decisione presa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 17 novembre 2021, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto, alla luce del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

La società reclamante si è limitata a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova ed anzi confermando, per molti profili, il contenuto del rapporto arbitrale. E’ provato che il calciatore Emanuele Guerra è entrato sul terreno di gioco, in occasione della rissa ed ha spintonato alcuni avversari.

Quanto all’accertamento delle espressioni minacciose rivolte agli avversari, nel corso della rissa, il rapporto dell’arbitro è del tutto chiaro ed univoco e riporta le parole pronunciate dal Guerra.

Ai fini della decisione della presente controversia, come è noto, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.

Non si ravvisano, in fatto, i presupposti dell’attenuante della reazione all’altrui comportamento ingiusto. Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l’applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti, quali attestati dal referto di gara.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                  Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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