F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 085/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 – A.S.D. Sancataldese Calcio

Decisione n. 085/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 079/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 079/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Sancataldese Calcio per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;               

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2021, l’avv. Andrea Galli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Sancataldese Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Sancataldese/Santa Maria Cilento del 31.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il proprio provvedimento: “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Per la indebita presenza, al termine della gara, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, che rivolgevano espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale”.

La reclamante ha sostenuto:

- l’inverosimiglianza della refertazione arbitrale poiché la tribuna dalla quale sono provenute le espressioni proferite durante la gara sarebbe stata occupata solo da tifosi ospiti o dirigenti della società ospite;

- l’inverosimiglianza della circostanza secondo cui l’arbitro avrebbe sentito tali espressioni durante tutta la partita;

- la non ascrivibilità di addebiti a proprio carico per le predette frasi in quanto proferite dai tifosi ospiti;

- l’avvenuta predisposizione di un servizio d’ordine idoneo ad impedire l’ingresso, al termine della gara, di persone nel terreno di gioco, le quali peraltro avrebbero proferito unicamente la frase “siete la rovina dello sport”;

- l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo per mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 commi 2 e 3 del CGS essendo la società intervenuta a tutela della terna arbitrale.

Conclusivamente, la reclamante ha chiesto la riduzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, per i seguenti motivi.

Dal referto del Direttore di gara emerge che “Il pubblico locale, riconoscibile dalle divise sociali, mi insultava a seguito dell’episodio del rigore concesso al Santa Maria Cilento, proferendo le seguenti parole: <<Che possiate morire in un incidente stradale tutti e tre, Tu arbitro sei una merda di uomo>>. Il tutto si ripeteva ogni qualvolta mi trovavo a passare dotto la tribuna e per tutta la durata della gara. A fine gara, all’interno del terreno di gioco venivano individuati diversi sostenitori della Sancataldese, identificabili dalle divise sociali che indossavano, non ammesse nel recinto di gioco, che insultavano tutta la terna con le seguenti parole: <<siete uno scandalo, la rovina di questo sport, fate schifo>>. Il tutto accompagnato da gesti offensivi”.

Le deduzioni della reclamante sono infondate, in quanto generiche e prive di supporto probatorio, oltre che contrastanti con i documenti ufficiali di gara, i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, le espressioni proferite durante la gara sono state percepite dall’arbitro a partire dal momento dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore del Santa Maria Cilento, per cui è inverosimile che provenissero dai sostenitori della squadra ospite; inoltre dai documenti ufficiali di gara risulta che le frasi sono state pronunciate da soggetti che indossavano divise sociali della Sancataldese. La predisposizione di un servizio d’ordine idoneo ad impedire l’ingresso di persone nel terreno di gioco, avvenuto al termine della gara, non è stata in alcun modo documentata e anche in questo caso tali soggetti indossavano divise sociali della Sancataldese.

Le espressioni proferite ripetutamente durante la gara risultano gravemente insultanti nei confronti dell’arbitro, stante anche l’epiteto particolarmente volgare a lui rivolto, essendo idonee a lederne il decoro, la dignità e l’onore, oltre che ad attribuirgli qualità personali negative, come da costante giurisprudenza in materia.

Dette frasi sono, altresì, particolarmente deplorevoli nell’aver anche augurato esplicitamente la morte alla terna arbitrale.

Le espressioni indirizzate all’arbitro ed ai suoi assistenti al termine dell’incontro risultano gravemente irriguardose, per essere caratterizzate da una pluralità di invettive, che, come confermato anche in tal caso da unanime giurisprudenza, risultano oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica.

Da ultimo, neanche l’invocazione delle attenuanti di cui all’art.13, commi 2 e 3, del CGS, trova alcuna ragione di accoglimento, risultando totalmente generica e non essendo stata fornita prova della ricorrenza nel caso di specie di alcuna delle circostanze che, in astratto, potrebbe giustificarne l’applicazione.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla A.S.D. Sancataldese Calcio deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta addebitata e congrua la quantificazione dell’ammenda operata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                    Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it