F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/TFN – SD del 25 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2913/83pf 21-22 GC/SA/mg del 29 ottobre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe Cicalese e della società ASD Città di Fondi – Reg. Prot. 51/TFN-SD

Decisione/0060/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Giammaria Camici – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2913/83pf 21-22 GC/SA/mg del 29 ottobre 2021 nei confronti del sig. Giuseppe Cicalese e della società ASD Città di Fondi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29 ottobre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

- il Sig. Cicalese Giuseppe, all’epoca dei fatti legale rappresentate della società ASD Città di Fondi, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 Divisione Calcio a 5, pubblicato in data 6 Luglio 2020, così come modificato dal C.U n. 573, per non aver provveduto al pagamento delle rate di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 20-21; specificatamente per non aver provveduto al pagamento integrale della terza rata, con scadenza in data 15 Marzo 2021 ed al pagamento della quarta rata, con scadenza in data 30 Marzo 2021

- la Società ASD Città di Fondi, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase istruttoria

In data 5.08.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 83pf21-22, avente ad oggetto “Mancato pagamento delle rate d’iscrizione al campionato di competenza per la stagione 20-21 da parte della società ASD Città di Fondi”, a seguito della nota del 7.07.2021 del Presidente della Divisione Calcio a 5, inoltrata lo stesso giorno dalla Segreteria a mezzo posta elettronica, con la quale questi segnalava all’Ufficio inquirente che un gruppo di Società affiliate al Dipartimento, fra le quali l’ASD Città di Fondi, non avevano provveduto al saldo di quanto dovuto per la stagione sportiva 2020-21. Il Presidente allegava anche una lettera di sollecito inviata all’ASD Città di Fondi il 25.06.2021 con la quale si segnalava il mancato parziale pagamento della terza rata, con un debito residuo di 660,00, e l’integrale evasione della quarta rata per euro 1.180,00, con invito a saldare il tutto nei cinque giorni successivi al fine di evitare la segnalazione alla Procura Federale.

Quest’ultima, ritenuto il procedimento istruito “per tabulas”, notificava al Presidente dell’ASD Città di Fondi e alla Società medesima, in data 9.09.2021, la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti i capi di incolpazione dianzi evidenziati.

Con memoria del 30.09.2021, inoltrata alla Procura il successivo 2.10.2021, il Sig. Cicalese, Presidente dell’ASD Città di Fondi, contestava il mancato pagamento imputatogli rappresentando di aver saldato il dovuto come segue:

a) quanto a euro 2.000,00 a mezzo assegno circolare del 21.07.2020 intestato al Dipartimento,

b) quanto a euro 2.000,00 a mezzo bonifico bancario del 26.04.2021;

c) quanto a euro 2.178,59 a mezzo escussione, da parte della Divisione Calcio a 5, in data 3 agosto 2021, della fideiussione bancaria a suo tempo accesa dalla Società.

La Procura Federale, preso atto delle difese svolte dalla Società, rendendosi parte diligente, richiedeva chiarimenti in merito ai pagamenti, per ben due volte, al Dipartimento competente che rispondeva con nota del 20 ottobre 2021 dal contenuto equivoco in quanto dapprima si dava atto del fatto che la Società non aveva provveduto al pagamento di euro 1.840,00 per poi aggiungere che “L'estratto conto della società al 30.06.2021 evidenziava un saldo passivo pari ad 2.178,59 che la società ha rimesso in data 4.08.2021 …”. Ritenendo quindi non rispondenti alla realtà dei fatti le affermazioni del Presidente Cicalese, l’Ufficio requirente provvedeva al deferimento nei termini di cui sopra.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 22.11.2021, nessuna delle stesse depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 22.11.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, entrambi in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Luca Zennaro per la Procura Federale e il Sig. Giuseppe Cicalese sia in proprio che come legale rappresentante della Società ASD Città di Fondi.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Giuseppe Cicalese, giorni 30 (trenta/00) di inibizione; per la società ASD Città di Fondi, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola il Sig. Giuseppe Cicalese il quale affermava di aver provveduto, sia pure in ritardo, all’integrale pagamento di quanto dovuto al Dipartimento Calcio a 5 della FIGC per l’iscrizione al Campionato 2020-21, giustificando il ritardo nell’adempimento con le difficoltà economiche incontrate da tutte le Società di settore a causa del Covid.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti per il ritardato pagamento e non per il mancato pagamento.

La questione portata all’attenzione dell’Organo giudicante può essere riassunta come segue.

Il Dipartimento Calcio a 5 della LND, con il comunicato n. 6 della stagione sportiva 2020-21, pubblicato il 6 luglio 2020, dettava gli adempimenti che le Società che avrebbero dovuto partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e A 2 maschili e femminili e di serie B maschile avrebbero dovuto eseguire per l’iscrizione agli stessi. Per quest’ultime società, limitatamente agli adempimenti di natura economica, veniva indicata, al punto 4a), la somma di euro 5.840,00 quale importo totale dovuto per partecipare al campionato. Al punto 4b) si precisava che l’importo di euro 2.000,00 andava corrisposto entro il 28 Luglio 2020 e al punto 4c), indicato in rubrica come “rateizzazione”, si specificava che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere con una prima rata di euro 2.500,00 entro il 20 novembre 2020, una seconda di euro 520 entro il 20 dicembre 2020 e il saldo di pari importo entro il 20 Febbraio 2021.

Tuttavia, con il C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021, il Dipartimento rimodulava la rateizzazione disponendo che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere quanto a euro 1.380,00 entro il 15 Febbraio 2021, quanto a euro 1.280,00 entro il 15 marzo 2021 e quanto al saldo di euro 1.180,00 entro il 30 marzo 2021.

Ciò precisato, osserva il Collegio che l’ASD Città di Fondi ha tempestivamente corrisposto la somma di euro 2.000,00 prevista al punto 4b) del C.U. n. 6 (vedasi la copia dell’assegno circolare del 21.07.2021 per euro 2.000,00 allegata alla memoria depositata in atti dal Sig. Cicalese dopo la notifica della CCI). Ha, poi, bonificato la somma di euro 2.000,00 con disposizione del 26.04.2021 (anch’essa allegata in copia alla citata memoria) rimanendo così debitrice della somma di euro 1.840,00 come indicato dal Dipartimento con la nota del 20 ottobre 2021. Tuttavia, tale importo è stato saldato, in esubero, con l’escussione della fideiussione bancaria per euro 2.178,59 avvenuto fra il 3 e il 4 agosto 2021 come indicato dal Dipartimento con la richiamata 20 ottobre 2021 e come documentato dalla Società con la comunicazione della Banca del 3 agosto 2021 depositata in copia in uno alla memoria. Quindi, l’ASD Città di Fondi, a fronte di un dovuto di euro 5.840,00, ha corrisposto al Dipartimento un totale di euro 6.178,59 probabilmente in virtù di qualche ulteriore debenza in questa sede non evidenziata. Non risulta dagli atti del procedimento, anzi risulta il contrario, che la Società non avrebbe “provveduto al pagamento delle rate di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 20-21; specificatamente per non aver provveduto al pagamento integrale della terza rata, con scadenza in data 15 Marzo 2021 ed al pagamento della quarta rata, con scadenza in data 30 Marzo 2021”, ma è certamente vero che i pagamenti successivi al primo sono stati eseguiti con ritardo, tuttavia prima della notifica della comunicazione di chiusura delle indagini avvenuta in data 9.09.2021. La Società e il suo legale rappresentante vanno quindi sanzionati per il ritardato pagamento e non per il mancato pagamento.

Con riguardo al regolamento delle sanzioni, ritiene il Tribunale che in considerazione del ben più tenue inadempimento rispetto a quanto contestato e alla situazione di generale “malessere” economico generato dal perseverante Covid 19 all’epoca dei fatti, le stesse possano essere contenute come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Giuseppe Cicalese, giorni 10 (dieci) di inibizione;
  • - per la società ASD Città di Fondi, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 25 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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