Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 105 del 26/11/2021 – Eros Gonin-Lucilla Macchiati/Federazione Italiana Sport Ghiaccio
Ordinanza n. 105
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatore
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Mario Stella Richter - Componenti
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2021, presentato, in data 22 luglio 2021, dai sigg.ri Eros Gonin e Lucilla Macchiati avverso la sentenza emessa, in data 22 giugno 2021, dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), con motivazioni depositate in data 2 luglio 2021, con la quale è stata confermata la condanna irrogata in capo alla Sig.ra Lucilla Macchiati, consistente nella sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di tre mesi e, parimenti, la condanna comminata al sig. Eros Gonin, consistente nella sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di sei mesi,
nei confronti
della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,
e nei confronti
della Procura Federale FISG, non costituita in giudizio;
Visto il ricorso e la documentazione prodotti dalla parte ricorrente;
uditi, nell'udienza del giorno 26 ottobre 2021, in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori delle parti ricorrenti, avv.ti Riccardo Peagno e Giuseppe Brero, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, in collegamento da remoto, mediante la suddetta piattaforma, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro;
considerata l’esigenza, ai fini della decisione, di integrare la documentazione in atti mediante l’acquisizione dei fascicoli completi dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Tribunale Federale Nazionale ed alla Corte Federale d’Appello della FISG comprendenti, in particolare, gli atti di deferimento che hanno determinato l’avvio del procedimento disciplinare concluso con la sanzione contestata;
ritenuto che all’adempimento istruttorio la F.I.S.G. dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
ritenuto di concedere alle altre parti l’ulteriore termine di 20 giorni per eventuali integrazioni, con obbligo a ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione in via telematica.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 ottobre 2021.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 26 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face