F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN – SD del 29 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2661/84pf 21 22 GC/SA/mg del 21 ottobre 2021 nei confronti del sig. Francesco Agus e della società SS ARL Città di Sestu C5 – Reg. Prot. 48/TFN-SD
Decisione/0062/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0048/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Gaia Golia – Componente;
Laura Vasselli – Componente (Relatore);
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 18 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2661/84pf 21 22 GC/SA/mg del 21 ottobre 2021 nei confronti del sig. Francesco Agus e della società SS ARL Città di Sestu C5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Sig. Francesco Agus, legale rappresentante della SS ARL Città di Sestu C5 all’epoca dei fatti contestati, risponde della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 delle Divisione Calcio a 5 pubblicato in data 6.7.2020, successivamente modificato dal C.U. n. 573, per non aver provveduto al pagamento della quarta rata di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/21, la cui scadenza era fissata alla data del 31.3.2021; la società SS ARL Città di Sestu C5 risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
La fase istruttoria
Dalle opportune verifiche d’ufficio, effettuate presso le sedi federali di competenza, è emersa un’inottemperanza da parte dei soggetti oggetto di accertamento alle disposizioni contenute nei suddetti comunicati ufficiali, emergendo che il pagamento contestato non è stato effettuato nei termini né è intervenuto successivamente alcun operoso ravvedimento, come attestato dal sollecito di pagamento, rimasto senza riscontro, inviato in data 21.6.2021 Prot.2812/FDF alla Società da parte della competente Divisione della LND.
La fase predibattimentale
Effettuata la CCI in data 9 settembre 2021, i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria né hanno chiesto di essere sentiti.
Il dibattimento
Alla fissata udienza del 18 novembre 2021 è comparso il solo avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, che ha chiesto irrogarsi la sanzione di giorni trenta di inibizione al Sig. Francesco Agus ed euro 200,00 alla SS ARL Città di Sestu C5.
La decisione
L’incolpazione risulta documentalmente comprovata dalle verifiche d’ufficio e dal sollecito di pagamento a suo tempo neppure riscontrato dagli odierni deferiti, che neppure in fase di procedimento disciplinare hanno contestato il fatto di cui all’incolpazione. Sussiste, quindi, la responsabilità del Presidente pro tempore della società Sig. Francesco Agus e, conseguentemente nella specie, la responsabilità diretta della società.
Le sanzioni, alla luce della incolpazione, vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto della natura non grave del fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Francesco Agus, giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società SS ARL Città di Sestu C5, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Laura Vasselli Carlo Sica
Depositato in data 29 novembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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