F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN-SVE del 01 Dicembre 2021 (motivazioni) – Claudio Menchinella / ACD Bastia 1924 – Reg. Prot. 42/TFN-SVE

Decisione/0058/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0042/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Carlo Cremonini – Componente (Relatore);

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Gino Scaccia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore Claudio Menchinella (n. 28.4.1990 - matr. FIGC 4.278.402) contro la società ACD Bastia 1924 (matr. FIGC 932310) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso in data 15/6/2021, il calciatore Claudio Menchinella, adiva la Commissione Accordi Economici per sentir condannare la società ACD Bastia 1924 al pagamento di quanto ancora dalla stessa dovutogli in relazione all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020.

Domandava la corresponsione, in via principale, dell’integrale somma residua ed in via subordinata di quella, sempre residua ma minore, risultante dall’applicazione del protocollo d’intesa LND/AIC 25/9/2020.

La società convenuta rimaneva contumace.

Con delibera pubblicata nel C.U. 135 del 2/112021 – Prot. 129bis/2020-21 la Commissione Accordi Economici rigettava il ricorso. Avverso tale delibera, con atto del 5/11/2021, il calciatore Claudio Menchinella ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, concludendo solo per la condanna della società a quanto dovuto ex protocollo d’intesa LND/AIC.

Eccepisce il reclamante, una errata applicazione di siffatto protocollo da parte della CAE ed il conseguente errato calcolo del quantum ancora dovuto dalla società ACD Bastia 1924, con detrazione inesatta delle indennità governative non solo per il mese di marzo 2020 ma anche per quelle di aprile e maggio.

La società convenuta non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza, discussa in modalità videoconferenza con la partecipazione del difensore del reclamante è stata discussa e trattenuta in decisione nella riunione del 29/11/2021.

Il reclamo del calciatore è fondato e merita accoglimento.

La decisione della Commissione Accordi Economici è da riformare ove, in contrasto peraltro con precedenti decisioni anche della stessa Commissione, ritiene doversi detrarre dal quantum determinato in applicazione del Protocollo d’Intesa LND/AIC non solo la mensilità di marzo – per indennità governativa – ma altresì quella di aprile e maggio.

E’, infatti, errata l’interpretazione operata dalla C.A.E.  della Circolare 29 del 22/10/2020 – prot. 3447 della LND posta a base della decisione qui impugnata.

Tale circolare niente innova rispetto al citato Protocollo d’Intesa ed anzi, nell’individuare le dovute linee guida, riporta, nella sostanza, integralmente la previsione dell’art. 3 dello stesso inerente i “COMPENSI”.

Art. 3 che in riferimento espresso all’art. 96 D.L. 18/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 – individua specificatamente quale rateo da detrarsi dal concordato pagamento dell’80% (di quanto pattuito negli accordi economici tra Società e calciatori) il solo “rateo di marzo”.

E la circolare, alla lettera D, indica poi espressamente – in ottemperanza alle previsioni di cui alla lettera C del citato art. 3 del Protocollo – che le mensilità di aprile e maggio dovranno eventualmente essere detratte in caso di corresponsione di ulteriori somme da parte del Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà.

Non sussistono di conseguenza i presupposti per la calcolata ed applicata, dalla C.A.E., detrazione dal dovuto anche dei ratei di aprile e maggio.

Presupposti che non possono neppure basarsi sulla affermazione “i calciatori sono stati sospesi dall’esercizio delle prestazioni sportive” giacchè, come rilevato dal reclamante, vi è stata continuità di allenamenti individuali consentiti nel periodo emergenziale e non contestati, né allora né ora, dalla società ACD Bastia 1924.

In conclusione risulta corretta la richiesta del Menchinella così formulata: accordo economico 19.250,00; 80% per P.I. 15.400,00; con detrazione marzo 2020 14.800,00; con detrazione somme versate dalla società 1.325,00 (14.800,00 – 13.475,00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal calciatore Claudio Menchinella e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera della Commissione Accordi Economici – LND e condanna la società ACD Bastia 1924 a corrispondere a Claudio Menchinella la somma di euro 1.325,00 (milletrecentoventicinque/00).

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS – FIGC liquida le spese in favore del calciatore Claudio Menchinella, in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                    Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 1 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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