F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN-SVE del 01 Dicembre 2021 (motivazioni) – AC Virtus Roveredo / ASD Comunale Fontanafredda – Reg. Prot. 44/TFN-SVE
Decisione/0059/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0044/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Carlo Cremonini – Componente (Relatore);
Carmine Fabio La Torre – Componente;
Gino Scaccia – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AC Virtus Roveredo (matr. FIGC 64229) contro la società ASD Comunale Fontanafredda (matr. FIGC 937685) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatore Presotto Alessandro - n. 17.4.2003 – matr. FIGC 6711736 - ric. 212),
la seguente
DECISIONE
Con atto depositato il 10 novembre 2021, la società AC Virtus Roveredo proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Premi indicata in epigrafe con cui veniva condannata a corrispondere alla società ASD Comunale Fontanafredda la somma di € 332,40 (ed € 49,86 alla FIGC a titolo di penale) a titolo di premio di preparazione per il giocatore Presotto Alessandro. All’udienza del 29 novembre 2021, svoltasi in modalità videoconferenza, nessuno compariva per la ricorrente, nonostante regolare comunicazione della data di udienza, né per la convenuta, cui peraltro non risultava notificato il reclamo.
Veniva precisata dalla segreteria di questo Tribunale Federale la preliminare constatazione dell’omesso versamento del contributo previsto per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Tanto premesso il procedimento veniva deciso.
Il reclamo proposto deve dichiararsi irricevibile stante il mancato pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società AC Virtus Roveredo.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 1 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia