C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 09/02/2017 – Delibera – Gara del 21/ 1/2017 SPORTING CLUB CORIGLIANO – HELLAS CIRO MARINA
Gara del 21/ 1/2017 SPORTING CLUB CORIGLIANO - HELLAS CIRO MARINA
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. numero 99 del 26.01.2017;
letto il reclamo con il quale la società Sporting Club Corigliano ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 sostenendo che la gara stessa si sarebbe svolta in modo irregolare in quanto a causa del ritardo nella presentazione della distinta di gara dei giocatori partecipanti, iniziava alle 14.50 con evidente ritardo rispetto all'orario ufficiale di inizio; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Hellas Cirò Marina; ritenuto che l'assunto della reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali considerato che che l'arbitro nel supplemento di rapporto riferisce: "la gara è iniziata alle ore 15.39 poiché la società Hellas Cirò Marina pur arrivando intorno alle ore 14.30 presso l'impianto sportivo dove era in programma l'incontro in epigrafe con inizio alle ore 15:00, tramite il suo dirigente accompagnatore Vetere Nicodemo mi comunicava che a causa di una loro dimenticanza non avevano al seguito le tessere FIGC necessarie all'identificazione di propri tesserati e che quindi, avrebbero aspettato che un loro fiduciario glieli portasse; alle ore 15.28 i dirigenti della società ospitata dell'Hellas Cirò Marina mi consegnavano i documenti necessari per l'identificazione assieme alle copie della distinta dei calciatori che avrebbero preso parte alla gara, avvisandomi che gli stessi calciatori erano pronti nello spogliatoio a loro riservato per effettuare il riconoscimento"; che, pertanto la società Hellas Cirò Marina si è attenuta al dettato dell'articolo 54 punto 2 delle NOIF della FIGC che così recita "nel caso di ritardo fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine pari alla durata di un tempo di gara'' nel caso in specie di trenta minuti; delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Club Corigliano ed incamerarsi la relativa tassa; 2) pubblicare il risultato della gara SPORTING CLUB CORIGLIANO - HELLAS CIRÒ MARINA : 7 - 10.