C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 11/05/2017 – Delibera – Gara del 7/ 5/2017 SANTA SEVERINA 2012 – REAL CATANZARO 1969

 

Gara del 7/ 5/2017 SANTA SEVERINA 2012 - REAL CATANZARO 1969

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Real Catanzaro 1969 ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Santa Severina 2012 non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi;

premesso che nel campionato di prima categoria le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; accertato che la società Santa Severina 2012 al 19º del secondo tempo sostituiva il calciatore Vona Antonio nato il 01.08.1998, numero 11 in distinta con Farina Emanuele numero 15 in distinta di gara; accertato, altresì, che a prendere parte per tutta la durata della gara è stato il giocatore Cardelli Tonino nato il 19.12.1997 e non il 19.12.1987 per come erroneamente riportato nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara stessa; lette le controdeduzioni della società Santa Severina 2012; accertato, pertanto, che la società Santa Severina 2012 si è attenuta a quanto previsto dal dettato di cui al C.U. n.2 del 04.07.2016 in quanto impiegava per tutta la durata della gara almeno due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; ritenuto tuttavia che appare conforme a giustizia sportiva accreditare alla società Real Catanzaro 1969 la tassa reclamo essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione della distinta dei giocatori partecipanti alla gara; delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Real Catanzaro 1969; 2) pubblicare il risultato della gara SANTA SEVERINA 2012 - REAL CATANZARO 1969 : 1 - 0; 3) accreditare sul conto della società Real Catanzaro 1969 la tassa reclamo versata; 4) infliggere alla società Santa Severina 2012 l'ammenda di € 50,00 per errata compilazione della distinta di gara.

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