C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 01/12/2016 – Delibera – Gara del 13/11/2016 BORGIA 2007 – CSI STALETTI
Gara del 13/11/2016 BORGIA 2007 - CSI STALETTI
Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società CSI Stalettì chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere la società Borgia 2007 fatto partecipare alla gara stessa il giocatore Fioretti Andrea nato il 07.02.1995 non avente titolo in quanto non tesserato;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Borgia 2007 con le quali argomenta la buona fede del mancato tesseramento in considerazione che il calciatore anche nella s.s.2015/2016 era tesserato con la stessa società Borgia 2007 poi svincolatosi automaticamente ai sensi dell’art. 108 delle NOIF; rilevato che alla gara in epigrafe del 13.11.2016 ha preso parte il giocatore Fioretti Andrea nato il 07.02.1995 contrassegnato in distinta con la maglia numero 4 e che dagli atti in possesso presso il Comitato risulta tesserato per la società Borgia 2007 dalla data del 17.11.2016; ritenuto pertanto che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe; visto l'art. 17, comma 5 lett a) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società BORGIA 2007 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) squalificare il calciatore FIORETTI Andrea (Borgia 2007) per UNA gara effettiva; 3) inibire il dirigente accompagnatore LAPIANA Franco fino al 31.12.2016; 4) accreditare sul conto della società CSI STALETTI la tassa reclamo versata.