C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 01/12/2016 – Delibera – Gara del 20/11/2016 CREMISSA 1920 – PETRONA

Gara del 20/11/2016 CREMISSA 1920 - PETRONA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento del preannuncio pubblicato sul C.U. nº 65 del 24.11.2016;

letto il reclamo con il quale la società Cremissa 1920 ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Petronà non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal 1 gennaio 1996 in poi; che la società Cremissa 1920 con nota in data 23.11.2016 ha chiesto a questo Giudice Sportivo Territoriale la revoca dell'esame del ricorso perché da un’attenta analisi aveva riscontrato il normale utilizzo dei due fuoriquota; ritenuto che l'articolo 33 comma 12 del C.G.S. recita '' le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti ….omissis….., per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori..... omissis......; premesso che nel campionato di prima categoria le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Petronà; accertato che la società Petronà ha utilizzato per l’intera durata della gara i due calciatori fuoriquota e precisamente il n. 2 Brescia Emanuele (5.2.1997) e il n.3 Fico Pasquale (20.3.1996); che pertanto la società Petronà si è attenuta a quanto previsto dal dettato di cui al C.U. n 2 del 4.07.2016 in quanto impiegava per tutta la durata della gara almeno due giocatori nati dal primo gennaio 1996 in poi; ritenuto tuttavia che appare conforme a giustizia accreditare la società Cremissa la tassa reclamo essendo stata la reclamante tratta in errore; delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società CREMISSA 1920; 2) omologare il risultato della gara acquisito in campo CREMISSA - PETRONA: 1 - 7; 3) accreditare sul conto della società CREMISSA 1920 la tassa reclamo versata.

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