C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 05/01/2017 – Delibera – gara del 11/12/2016 BELVEDERE 1963 – SILANA CALCIO 1947

gara del 11/12/2016 BELVEDERE 1963 - SILANA CALCIO 1947

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Belvedere 1963 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Gentile Luca nato a Paola il 2.10.1993 non avente titolo in quanto non aveva scontato parte delle 8 giornate di squalifica inflittegli per gravi fatti di violenza nel corso della gara Carioka - La Rotese 2007 del campionato di 2º categoria della stagione sportiva 2015 – 2016 e gravato dal Questore della provincia di Cosenza dal DASPO; gara del 11/12/2016 BELVEDERE 1963 - SILANA CALCIO 1947 lette le controdeduzioni della società Silana Calcio 1947 che evidenziano: -in via preliminare l'inammissibilità del reclamo in quanto non suffragato da elementi probatori in merito al DASPO; nel merito la validità del giocatore Gentile Luca a prendere legittimamente parte alla gara; accertato: che dagli atti della gara del campionato di promozione Belvedere 1963 - Silana Calcio 1947 risulta la partecipazione del giocatore Gentile Luca nato il 2.10.1993 già tesserato per la societa Carioka Paola e,successivamente, tesserato dalla societa Silana Calcio 1947 in data 9.9.2016; che, con provvedimento pubblicato nel C.U. nº 31 del 3.3.2016 (della Delegazione Provinciale di Cosenza) il giocatore Gentile Luca, tesserato con la società Carioka Paola, veniva squalificato dal Giudice Sportivo per otto giornate a seguito di provvedimento relativo alla gara Carioka Paola - La Rotese; che la materia è disciplinata dall'art.22 del C.G.S. avente oggetto "esecuzione delle sanzioni"; che a norma del comma 3 del citato art.22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e,qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza; ritenuto che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Gentile Luca aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa in quanto non è stato impiegato negli incontri antecedenti alla gara stessa, nello specifico: - gara Atletico Scalea – Carioka Paola del 5.3.2016; - gara Carioka Paola – Pol. Acquappesa del 13.3.2016; - gara Bisignano – Carioka Paola del 20.3.2016; - gara Carioka Paola – Real Fuscaldo del 3.4.2016; - gara Brutium Cosenza – Silana Calcio 1947 dell’11.9.2016; - gara Silana Calcio 1947 – Città di Botricello del 18.9.2016; - gara Garibaldina – Silana Calcio 1947 del 25.9.2016; - gara Silana Calcio 1947 – Juvenilia Roseto del 2.10.2016; nonché alle successive gare del 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, scontando, così, le residue giornate di squalifica inflittegli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cosenza; che per quanto attiene al provvedimento DASPO emesso nei confronti del citato giocatore Gentile Luca (Silana Calcio 1974) la società reclamante non ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza del provvedimento stesso e che, qualora fosse provato essendo una misura di prevenzione la circostanza non può riguardare la giustizia sportiva ma configurerebbe una eventuale violazione dall’art. 1 del C.G.S., senza alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara; che, pur tuttavia, la società Silana Calcio 1947 allega, nelle proprie controdeduzioni il provvedimento emesso dal Questore di Cosenza in data 22.10.2016 con il quale autorizza a prestare attività calcistica, allenamenti, partite ufficiali e amichevoli per la società Silana Calcio 1947; visto l’art. 17 del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa; 2) confermare il risultato della gara BELVEDERE 1963 - SILANA CALCIO 1947 : 2 - 5.

 

 

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