C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 04/05/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.3 a carico di: 1. PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; 2. CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; 3. MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S. Palmese A.S.D.; 4. PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Palmese A.S.D., 5. CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Palmese A.S.D.; 6. SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della Società U.S. Palmese A.S.D.; 7. GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Castrovillari Calcio; e delle Società: 8. A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923; 9. U.S. PALMESE A.S.D.; 10. A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO; 11. U.S. SCALEA 1912.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.3 a carico di: 1. PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; 2. CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923; 3. MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S. Palmese A.S.D.; 4. PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della Società U.S. Palmese A.S.D., 5. CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Palmese A.S.D.; 6. SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della Società U.S. Palmese A.S.D.; 7. GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Castrovillari Calcio; e delle Società: 8. A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923; 9. U.S. PALMESE A.S.D.; 10. A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO; 11. U.S. SCALEA 1912.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento prot. n°1466/859TER pf/14-15/SP/gb dell'1.8.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923; 2) CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923; 3) MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D.; 4) PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D.; 5) CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. PALMESE A.S.D.; 6) SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D.; 7) GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore del società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO; 8) la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923; 9) la società U.S. PALMESE A.S.D.; 10) -la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO; 11) -la società U.S. SCALEA 1912;

per rispondere: 1) PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D., PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D., CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.PALMESE A.S.D., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere prima della gara PAOLANA - PALMESE del 29.03.2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il pareggio, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato quanto alla gara: PAOLANA – PALMESE del 29/03/2015 Stagione Sportiva 2014/2015, Campionato Eccellenza Calabria. In particolare, PETRUCCI RICCARDO, CALIDONNA SALVATORE e MAZZEI ANTONIO, per aver concordato con il Presidente della società PALMESE, CARBONE GIUSEPPE, anche attraverso la mediazione del calciatore PIEMONTESE FRANCESCO, di operare per l'alterazione del risultato della gara Paolana – Palmese del 29/03/2015, affinché l'incontro terminasse con un risultato di pareggio, accordo poi non rispettato dagli esponenti della società PALMESE; PIEMONTESE FRANCESCO, inoltre, per aver operato direttamente per l'alterazione del risultato della gara attraverso la propria prestazione sportiva nel corso della stessa; con l'aggravante per PETRUCCI e CALIDONNA di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 2) SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara PAOLANA - PALMESE del 29.03.2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria; 3) società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dagli stessi; 4) società U.S. PALMESE A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, CARBONE ed a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PIEMONTESE, SALERNO e MAZZEI. 5) PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, e GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015 valevole per il Campionato Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta affinché la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato poi effettivamente raggiunto. Quanto alla gara: CASTROVILLARI - SCALEA del 29/03/2015 Stagione Sportiva 2014/2015, Campionato Eccellenza Calabria con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per tutti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del vantaggio in classifica conseguito, nonché ancora per PETRUCCI e CALIDONNA della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; 6) società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti dagli stessi posti in essere, nonché dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; 7) società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per gli addebiti contestati al proprio tesserato GALANTUCCI; 8) società U.S. SCALEA 1912, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015. L’odierno procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. In particolare, nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15 (instaurato sulla base della documentazione pervenuta dalla A.G.O. di Catanzaro), la Procura Federale provvedeva a stralciare alcune posizioni relative alle gare di Eccellenza Calabria, Paolana – Palmese e Castrovillari – Scalea (ma recte: Palmese – Paolana e Scalea – Castrovillari), entrambe disputate il 29.03.2015, sul presupposto dell'asserita sussistenza di un quadro probatorio completamente autonomo e distinto rispetto a tutti gli altri incontri trattati nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15, con conseguente apertura del procedimento nr. 859Terpf14-15, al quale veniva acquisita copia degli atti relativi alle predette gare. Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell'1.8.2016. Nei termini consentiti dalla normativa federale facevano pervenire memorie Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Carbone Giuseppe e le Società l'U.S.D. Scalea 1912, l'A.S.D. Castrovillari Calcio e l'U.S. Palmese 1912. Alla seduta del 18.10.2016 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Nicola Monaco, il quale, contrastando ogni avversa eccezione e difesa e insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: 1. a PETRUCCI Riccardo: squalifica dì 4 anni e mesi sei e ammenda di Euro 70.000,00; 2. a CALIDONNA Salvatore Maurizio: inibizione di 5 anni e ammenda di € 80.000,00; 3. a MAZZEI Antonio: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00; 4. a PIEMONTESE Francesco: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00; 5. a CARBONE Giuseppe: inibizione di 5 anni, preclusione e ammenda di € 70.000,00; 6. a SALERNO Rosario: squalifica di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00; 7. a GALANTUCCI Alessio: squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di € 60.000,00; 8. alla Società U.S. PALMESE ASD: esclusione dal campionato di competenza stagione sportiva 2016/17 con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l'illecito sportivo e ammenda di € 300,00 per l'omessa denuncia di illecito sportivo; 9. alla Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923: penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017; 10. alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO: penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017; 11. alla Società U.S. SCALEA 1912: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017. Alla citata riunione comparivano, anche: - l'avv. Valentina Falvo, per Calidonna Salvatore Maurizio; - Bonaccorso Giovanni, Vice Presidente della U.S. Palmese ASD e delegato anche di Carbone Giuseppe, assente; - gli avvocati Piero Perri e Giuseppe Perri per Galantucci Alessio, presente personalmente; - l'avv. Renzo Andricciola, per Mazzei Antonio; - l'avv. Gianluca Bonofiglio, per Petrucci Riccardo, presente personalmente; - l'avv. Giancarlo Pittelli, per Piemontese Francesco, presente personalmente; - gli avvocati Eduardo Chiacchio e Annalisa Roseti, per Salerno Rosario, presente personalmente; - gli avvocati Romano Gentile e Massimiliano Carnovale, e Guadagnuolo Francesco, Presidente, per la ASD Sambiase Lamezia 1923; - l'avv. Riccardo Rosa e Giuseppe Agostini, Presidente, per l’ASD Castrovillari Calcio; - il dott. Giancarlo Formica, Presidente della U.S. Scalea 1912. Tutti i soggetti comparsi si associavano alla preliminare e pregiudiziale eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata per primo dall'avv. Eduardo Chiacchio nell'interesse di Salerno Rosario, con le memorie del 12.10.2016 e, nel merito, concludevano per il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente contestati. Con le memorie del 12.10.2016, Salerno Rosario aveva eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, in violazione dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. Alla predetta eccezione di improcedibilità, si associavano tutte le parti comparse. Il Tribunale riteneva che l'eccezione fosse fondata assumendo che l'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. dovesse essere letto in connessione all'art. 38, comma 6, C.G.S., a mente del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Continuava affermando che il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell'intero sistema che devono essere necessariamente rispettati. Nella specie, la data esatta di notifica (ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati) non è stata dimostrata dalla Procura Federale che, ai fini della trasmissione, ha utilizzato il corriere espresso o il fax. Riteneva, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche fossero giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell'atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini. Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi - con certezza - successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S. La circostanza, del resto, non era contestata ed anzi ammessa dalla Procura, che aveva sostenuto e argomentato circa l'ordinarietà dei termini in questione. Concludeva il Tribunale che l'art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuisce perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell'atto o dell'attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza.

Per quanto sopra sommariamente esposto il Tribunale Federale Territoriale dichiarava improcedibile il deferimento nei confronti di Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Mazzei Antonio, Piemontese Francesco, Carbone Giuseppe, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, e delle società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, U.S. Palmese A.S.D., A.S.D. Castrovillari Calcio e U.S. Scalea. Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n° 45 del 24 ottobre 2016 del Comitato Regionale Calabria, cui si rimanda, proponeva ricorso il Procuratore Federale con un duplice motivo di reclamo. Con il primo censurava l’assunto per cui il termine contemplato all’art. 32 ter, comma 4, sia perentorio e con il secondo quello per cui il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra per ciascun deferito dal momento di comunicazione allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini. Entrambi i motivi venivano dichiarati meritevoli di pregio e con essi il reclamo veniva accolto. Con decisione pubblicata il 7 febbraio 2017 la Corte Federale d’Appello disponeva l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio a questo Tribunale per la decisione di merito. IL DIBATTIMENTO All’udienza del 2 maggio 2017 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie l'A.S.D. Castrovillari Calcio, l'U.S.D. Scalea 1912, l'U.S. Palmese 1912, Calidonna Salvatore Maurizio, Mazzei Antonio, Petrucci Riccardo e Salerno Rosario. All’udienza del 2 maggio 2017 è comparso il Procuratore Federale, Avv. Antonio Quintieri, il quale, contrastando ogni avversa eccezione a difesa e insistendo per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 1) a PETRUCCI Riccardo: squalifica di 5 anni (cinque); 2) a CALIDONNA Salvatore Maurizio: inibizione di 5 (cinque) anni; 3) a MAZZEI Antonio: inibizione di 5 (cinque) anni; 4) a PIEMONTESE Francesco: squalifica di anni 5 (cinque); 5) a CARBONE Giuseppe: inibizione di 5 (cinque) anni; 6) a SALERNO Rosario: squalifica di anni 2 (due); 7) a GALANTUCCI Alessio: squalifica di anni 3 (tre) e mesi (sei); 8) alla Società U.S. PALMESE ASD: punti 8 (otto) di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2016/2017 o, nell’ipotesi che la sanzione non risulti afflittiva, nella stagione 2017/2018, ed ammenda di € 300,00 (trecento/00) per omessa denuncia di illecito sportivo; 9) alla Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923: punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017; 10) alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO: punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017; 11) alla Società U.S. SCALEA 1912: punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017. Sono comparsi anche: l’Avv. Gianluca Bonofiglio, per Petrucci Riccardo, presente personalmente; - gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Valentina Falvo, per Calidonna Salvatore Maurizio, presente personalmente; - gli Avv.ti Giancarlo Pitelli e Renzo Andricciola, per Mazzei Antonio, presente personalmente; - l’Avv. Giancarlo Pittelli per Piemontese Francesco; - l’Avv. Annalisa Roseti per Carbone Giuseppe, presente personalmente; - l’Avv. Eduardo Chiacchio per Salerno Rosario, presente personalmente; - gli Avv.ti Giuseppe Perri e Piero Perri, per Galantucci Alessio, presente personalmente; - l’Avv. Renzo Andricciola, per la Società A.S.D Sambiase Lamezia 1923, rappresentata dal Presidente Francesco Guadagnuolo, presente personalmente; - gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Annalisa Roseti, per la Società U.S. Palmese ASD; - l’Avv. Riccardo Rosa, per la Società A.S.D Castrovillari Calcio, rappresentata dal Presidente Giuseppe Agostini, presente personalmente; - l’Avv. Piero Perri, per la Società U.S. Scalea 1912. I difensori hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti muovendo dall’assunto secondo cui il deferimento appare carente non solo di prove ma addirittura di indizi gravi precisi e concordanti che possano permettere di raggiungere un sereno convincimento sull’effettiva, ideazione, preparazione ed esecuzione dell’illecito, in particolare per una palese lacunosità nella ricostruzione delle modalità e nell’indicazione dei soggetti partecipanti alla combine. Hanno inoltre lamentato come l’assoluta assenza di audizioni dei deferiti da parte della Procura Federale abbia rappresentato un grave vulnus nell’esercizio del diritto di difesa. L’avvocato Chiacchio ha chiesto per il suo assistito Calidonna, in subordine rispetto alla istanza di proscioglimento, la derubricazione dell’addebito contestato in omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 e per la società Palmese, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità oggettiva e non si pervenga ad un pieno proscioglimento, l’applicazione di sanzione punitiva in attuazione della più recente giurisprudenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di rendere più organico l'iter motivazionale, si procederà ad esaminare separatamente le posizioni dei singoli deferiti, premettendo, tuttavia, che il Collegio ritiene non sufficientemente raggiunta la prova dell'illecito da parte della Procura Federale ogniqualvolta le accuse basate sulle intercettazioni telefoniche fanno riferimento a terzi soggetti nei confronti dei quali le affermazioni de relato nelle stesse contenute non hanno trovato un riscontro oggettivo in fatti, attività o comportamenti che rendano sufficientemente provate le informazioni fornite. A parere della Procura, dalle risultanze probatorie acquisite e dall’esame delle intercettazioni delle numerose conversazioni telefoniche di soggetti coinvolti, compiute dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, è emerso che i tesserati, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, nelle persone del Direttore Generale Calidonna Salvatore Maurizio e dell’allenatore Petrucci Riccardo, con l’ausilio, l’intervento e la intermediazione dei tesserati della U.S. Palmese A.S.D., Mazzei Antonio detto “Bobo”, Direttore Sportivo e Giuseppe Carbone, Presidente, si adoperarono per combinare la gara Palmese – Paolana del 29-03-2015 – s.s. 2014/2015 - Campionato Eccellenza Calabria – risultato finale 4 – 3, affinché la stessa terminasse con un risultato di parità, nonché Petrucci e Calidonna con l’intermediazione del calciatore del Castrovillari Galantucci, la gara Scalea - Castrovillari del 29.3.2015 punteggio 3 – 0 affinché terminasse con la vittoria dello Scalea. LE POSIZIONI DEI DEFERITI: Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati il deferimento sia parzialmente fondato. PETRUCCI Riccardo, CALIDONNA Salvatore Maurizio e MAZZEI Antonio. Secondo la ricostruzione operata nel deferimento, Riccardo PETRUCCI, allenatore del SAMBIASE, per garantire alla propria squadra la salvezza e quindi la permanenza per l’anno successivo al campionato di Eccellenza Calabria, si è adoperato al fine di combinare alcune partite di quel campionato i cui esiti, incrociati, avrebbero permesso al Sambiase di aggiudicarsi punti necessari alla salvezza “diretta”, evitando quindi anche i play-out. L’opera posta in essere dai predetti soggetti, con l’unico fine di garantire la salvezza del Sambiase, riguardava due fronti, quello delle dirette avversarie del Sambiase e quello delle compagini che avrebbero potuto agevolarne la vittoria non avendo più alcuna pretesa di classifica dal campionato stesso. La reiterazione delle telefonate e i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori rappresentano tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine e danno ampia contezza del ruolo attivo svolto dal Petrucci, nonché di quello di supporto, ma sempre attivo, di Mazzei e Calidonna, al fine di alterare gli esiti delle partite in oggetto al fine di conseguire il risultato della salvezza del Sambiase. Il compendio probatorio così raccolto, in relazione alla posizione dei predetti deferiti non necessita di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo che nei due casi all’esame di questo Tribunale deve considerarsi senza alcun dubbio “integrato” a mezzo degli atti posti in essere dai citati deferiti. Le intercettazioni cui deve rimandarsi certificano con assoluta certezza che Petrucci, Calidonna e Mazzei (nella sua veste di dirigente della Palmese) hanno proposto una combine al Presidente e all’allenatore della Palmese, rispettivamente Carbone Giuseppe e Salerno Rosario, con l’avallo anche di Sorace Angelo (D.S. della Palmese, quest’ultimo non deferito dalla Procura Federale). Identiche valutazioni vanno formulate per la seconda gara oggetto del deferimento, Scalea - Castrovillari (e non Castrovillari – Scalea come in alcuni passaggi erroneamente indicato dalla Procura Federale) del 29.3.2015. L’allenatore del Sambiase, Petrucci, comunica a Pietro Iannazzo, di aver effettuato già tutti i “suoi movimenti” e che aveva preso, o meglio, avrebbe preso contatti con un calciatore del Castrovillari. Galantucci, per combinare la partita in esame in favore dello Scalea in modo da aver gioco facile con la squadra reggina del C. Gallico Catona che il Sambiase avrebbe ospitato e che avrebbe visto (in caso di vittoria dello Scalea) sfumare le proprie aspettative nel disputare i play-off.. Parallelamente all’azione sopra evidenziata Petrucci, il cui unico scopo era di far raggiungere la salvezza al Sambiase, cercherà attraverso Calidonna Salvatore di contattare Rappoccio Carmelo (ex direttore dell’Hintereggio) affinché interceda utilizzando le sue conoscenze, in favore del Sambiase, con la squadra del Gallico Catona, prossima avversaria del Sambiase. Le successive captazioni intercettive, però, non daranno riscontro di ulteriori contatti di Petrucci sul “versante” Galantucci non escludendo, tuttavia, anche in questo caso l’integrazione a carico del Petrucci nonché del Calidonna, per il suo adoperarsi in attuazione di un disegno unico e complesso, degli elementi necessari a configurare l’illecito sportivo nella forma del tentativo. L’art. 7.1. C.G.S., infatti, non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare” il risultato.

La “ratio” normativa è volta a individuare e sanzionare tutti i comportamenti che – considerata la situazione concreta obiettivamente apparente – risultino oggettivamente idonei a realizzare un illecito sportivo. Nel caso di specie gli elementi di perfezionamento dell’illecito a carico dei proponenti si riscontrano nella proposta di alterazione del risultato delle due gare che i tesserati, in accordo tra loro, hanno rivolto a tesserati di altre società che, in ragione del proprio ruolo - sia esso calciatore o allenatore o dirigente – appare in grado, anche solo eventualmente, di determinare l’alterazione richiesta. CARBONE Giuseppe La figura del Carbone merita particolare attenzione e scrupolo analitico in quanto dal suo coinvolgimento nella combine relativa alla gara Palmese - Paolana discende la responsabilità diretta della società reggina di cui rivestiva al tempo, e riveste ancora, la massima carica. A seguito dei contatti attivati dal Petrucci per alterare il regolare svolgimento della gara Palmese - Paolana, allo stesso erano arrivate, dai suoi “sodali”, rassicurazioni sull’adesione del Presidente della Palmese, all’accordo illecito. Il Petrucci tuttavia nutre – ab origine - forti dubbi sulla parola del Carbone tant’è che, su suggerimento di Calidonna, contatta Francesco “Ciccio” Piemontese, calciatore della Palmese, ritenendo che questi possa, spendendo nello spogliatoio della Palmese la sua influenza sui compagni più giovani, farsi portavoce del forte interesse all’alterazione della partita tra la Palmese e la Paolana, e soprattutto dirimere, sul nascere, eventuali disaccordi. I dubbi si mostrano fondati tant’è che a due ore dall’inizio della partita tra la Palmese e la Paolana, Salvatore Calidonna contattava il suo allenatore, Riccardo Petrucci, rappresentando che a Palmi le cose si erano messe male, gli era stato infatti comunicato dal Mazzei che non avrebbero rispettato più gli impegni presi e per tale motivo loro (il Sambiase), avrebbero dovuto guadagnarsi la salvezza con le proprie forze vincendo la partita con il Gallico Catona. Le intercettazioni riportano con assoluta certezza probatoria che la “responsabilità del fatto” è totalmente da addebitarsi al Presidente Carbone. L’analisi logico deduttiva e cronologica della vicenda inducono questo Collegio a ritenere che la contrarietà del Presidente Carbone si fosse manifestata ab origine. Appare verosimile una ricostruzione che contempli un mancato accordo con il Carbone per l’alterazione della gara; Petrucci difatti esprime giudizi poco lusinghieri o per meglio dire diffamatori sulla persona del Presidente Carbone per la sua scarsa propensione a confermare la parola data o promessa, e difatti si rivolge a Piemontese immediatamente dopo l’incontro avvenuto a Palmi la mattina della disputa della gara, 29 marzo, ed al quale avrebbe partecipato anche il Carbone per trovare una “sponda”, che riteneva più sicura per raggiungere lo scopo illecito. Tale convinzione appare tanto più forte qualora si consideri che Petrucci poteva confidare nella piena collaborazione di un uomo del Iannazzo, il Mazzei, in posizione di vertice all’interno della società Palmese, e che nonostante ciò deve far ricorso ad un calciatore, il Piemontese. Le vicende avvenute a ridosso dell’inizio della gara (Petrucci viene avvisato che la gara avrà una disputa regolare per volere del Presidente Carbone) nonché durante la stessa (si fa riferimento sempre al Presidente Carbone che si rende protagonista di uno scatto d’ira quando vede soccombere la sua squadra per 2 a 3 a pochi minuti dalla fine) depone nel senso di una contrarietà del Carbone ad un aggiustamento della gara. Ne consegue che al Presidente Carbone non può attribuirsi alcun ruolo nel tentativo di alterazione della gara, ma gli si deve imputare una responsabilità ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S. per non aver informato senza indugio la Procura Federale della F.I.G.C., omettendo di denunciare la proposta di illecito che gli era stata pressantemente rivolta; responsabilità connotata, per il ruolo ricoperto, di particolare gravità e disvalore. PIEMONTESE Francesco Con riferimento al deferito Francesco Piemontese, il Collegio ritiene che la posizione prospettata dalla Procura Federale nell’atto di deferimento nella fattispecie in esame non trovi adeguati supporti probatori. Le evidenze probatorie rivenienti dalle intercettazioni telefoniche fanno emergere una posizione alquanto ambigua dello stesso; per un verso il Piemontese sembra assecondare le richieste del Petrucci (ricorrono frequentemente nelle intercettazioni che lo vedono protagonista le frasi rivolte a “mister” Petrucci “non ti preoccupare” “ perché ci sei tu”…), probabilmente per timore di ritorsioni che possano incidere sul suo futuro, calcistico e non solo; dall’altro tuttavia il Piemontese sembra non svolgere alcun ruolo nella presunta combine a cui questo collegio pertanto lo reputa estraneo (non partecipa alla riunione svoltasi a Palmi la mattina del 29 marzo, ripetutamente chiarisce al Petrucci che probabilmente non giocherà rimandando ad altri la possibilità di esercitare un ruolo più efficace per il raggiungimento dello scopo illecito e segna, al 30° minuto del secondo tempo, anche la rete del 3 a 3 poi annullata) e per la quale non offre alcun contributo nell’opera di convincimento dei suoi compagni. Non appare pertanto sufficientemente provato il suo ruolo nella vicenda che occupa, non supportata cioè quella ragionevole certezza che il Piemontese abbia compiuto atti idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato. Anche per tale posizione, come per quella appena esaminata del Presidente Carbone rileva esclusivamente una responsabilità per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S..

SALERNO Rosario Questo Collegio ritiene che le contestazioni mosse all’allenatore della Palmese trovino puntuale riscontro nelle intercettazioni telefoniche. Difatti il Piemontese nei colloqui intercorsi con il Petrucci fa, ripetutamente, espresso riferimento al suo allenatore come di persona a conoscenza dei movimenti del Sambiase per ammorbidire la posizione dei tesserati della Palmese. Lascia anche intendere che lo stesso possa rappresentare elemento di affidamento per la buona riuscita dei propositi illeciti (Piemontese tranquillizza Petrucci: “l’allenatore è tranquillo”. In altro contesto, appena avuto contezza del fallimento del disegno Petrucci chiede a Piemontese: “l'allenatore eh… onestamente Ci..”, e Piemontese chiarisce: no, no, quello gliel’ha detto, non c'entra niente, stai tranquillo che non c'entra nulla…”). Su tale ruolo tuttavia non si è ottenuto alcun riscontro, per come del resto già correttamente ricostruito dalla Procura Federale nell’atto di deferimento Può pertanto affermarsi che il Salerno era a conoscenza del tentativo di alterazione della gara Palmese Paolana ma non si è attivato per come statuito dal Codice di Giustizia Sportiva informando gli organi competenti per cui deve rispondere ai sensi dell’art. 7 comma 7 del citato Codice. GALANTUCCI Alessio Con riguardo alla posizione del Galantucci non rileva alcun elemento oggettivo ulteriore rispetto al contenuto dell’intercettazione tra Petrucci ed il Iannazzo durante la quale il primo afferma “Andiamo la, uno scontro diretto... parlo con Galantucci, parlo con gli amici e compagnia bella...” che possa fondare il concreto convincimento del coinvolgimento diretto del Galantucci in relazione alla vicenda. Va in merito affermato come il quadro probatorio si palesi pertanto assai fragile non esistendo ulteriori elementi probatori neanche in merito alla gara Scalea – Castrovillari del 29.3.2015. Ritiene questo Collegio che vadano escluse nella fattispecie sia la responsabilità oggettiva del Castrovillari che quella presunta dello Scalea fermo restando quanto sopra affermato in merito al disegno ordito da Petrucci, Calidonna e Mazzei per l’alterazione della gara in esame. LE SOCIETÀ Dalla disamina delle singole posizioni sopra indicate e già ampiamente argomentate discende la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 e 7 comma 4 del C.G.S., della Società ASD Sambiase Lamezia 1923 per le condotte poste in essere dai propri tesserati Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio e della società U.S. Palmese ASD per quelle del tesserato Mazzei Antonio nonché dei tesserati Piemontese Francesco e Salerno Rosario per gli addebiti di omessa denuncia ex art. 7 comma 7 C.G.S... Discende inoltre il proscioglimento dagli addebiti per le società A.S.D. Castrovillari Calcio e U.S. Scalea 1912 P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni: - nei confronti di PETRUCCI Riccardo 5 (CINQUE) anni di squalifica; - nei confronti di CALIDONNA Salvatore Maurizio anni 4 (QUATTRO) di inibizione; - nei confronti di MAZZEI Antonio anni 4 (QUATTRO) di inibizione; - nei confronti di CARBONE Giuseppe anni 1 (UNO) e 2 (DUE) mesi di inibizione; - nei confronti di PIEMONTESE Francesco anni 1 (UNO) di squalifica; - nei confronti di SALERNO Rosario mesi 6 (SEI) di squalifica; - nei confronti della Società ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923, punti 6 (SEI) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso; - nei confronti della Società U.S. PALMESE ASD, punti 4 (QUATTRO) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso se la sanzione risultasse afflittiva in esito alla classifica finale del campionato o, in caso contrario, nella stagione 2017-2018; Dispone il proscioglimento del calciatore Alessio GALANTUCCI, della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO e della società U.S. SCALEA 1912 dagli addebiti contestati.

 

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