C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 06/06/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: Sig. CURIA GAETANO, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella Stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia , per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1Bis, 1°comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art.40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Polisportiva Mirto Crosia. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11518/515 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:

Sig. CURIA GAETANO, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella Stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia , per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1°comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Polisportiva Mirto Crosia.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11518/515 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017.

DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; VISTA la nota del Comitato Regionale Calabria FIGC-LND che trasmette la documentazione dalla quale emerge la violazione dell'art. 40, comma 4,delle NOIF da parte del calciatore Curia Gaetano; VISTA la copia della richiesta aggiornamento posizione tesseramento alla FIGC n. DL5198026 del calciatore Curia Gaetano, trasmessa dalla Pol. Mirto Crosia il 27/07/2016; VISTA la copia della richiesta aggiornamento posizione tesseramento alla FIGC n. DL5000738 del calciatore Curia Gaetano, trasmessa dalla U.S. Krosia il 02/08/2016; VISTO il provvedimento di annullamento del tesseramento del calciatore Curia Gaetano comunicato dal Comitato Regionale Calabria il 05/08/2016 alla Società U.S. Krosia; CONSIDERATO che, per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. CROSIA Gaetano, dalla scheda AS400 risulta che lo stesso, nato il 20/10/1986 – matricola 4.235.512 -, è tesserato, quale giocatore, per la stagione sportiva 2016-2017 per la Società Pol. Mirto Crosia, a decorrere dal 27/07/2016; LETTA la relazione e i relativi allegati del Collaboratore della Procura Federale Dott. Walter Moretti, dalla quale emerge in relazione alla escussione dei testi che: 1 – il Sig. DIACO DOMENICO, Presidente della U.S. Krosia, dichiarava di avere parlato personalmente con il Sig. Curia Gaetano per prendere accordi per tesserarlo nella propria Società e di avere dopo delegato il segretario della Società Sig. Ferraro Domenico, che si occupa dei tesseramenti, di predisporre la relativa pratica. Dichiarava di non avere seguito l'iter successivo e di essersi limitato a firmare solo la richiesta di tesseramento. Dichiarava infine di non essere a conoscenza che il calciatore Curia Gaetano era stato tesserato con altra società;

2 - il Sig. FERRARO DOMENICO, Segretario della U.S. Krosia, dichiarava di occuparsi personalmente del tesseramento dei giocatori e che il Sig. Crosia Gaetano, dopo avere preso accordi con il Presidente della Società, firmava la richiesta di tesseramento il 06 luglio 2016, ma detta richiesta veniva inviata al C.R. Calabria in data 1° agosto assieme ad altre richieste di tesseramento. Dichiarava ancora di non essere a conoscenza che il giocatore Curia Gaetano era stato tesserato con altra società, e che lo stesso non aveva mai preso parte agli allenamenti della squadra della U.S. Krosia; 3 - il Sig.TAVERNISE DAVIDE, Segretario della Polisportiva Mirto Crosia all'epoca dei fatti, dopo avere dichiarato di essere in atto Presidente della Società dopo essere stato segretario della stessa dal luglio al novembre 2016, precisava di conoscere il calciatore Curia Gaetano per essere stato lo stesso tesserato per la Società nelle precedenti stagioni e di avere provveduto a predisporre anche per la s.s. 2016-2017 la pratica di tesseramento che, sottoscritta dal giocatore e dal Presidente dell'epoca Sig. Brunetti Eugenio, aveva trasmesso la richiesta al C.R. Calabria il 27/07/2016, ricevendo la convalida del tesseramento dopo due giorni; 4 - il Sig.BRUNETTI EUGENIO, Presidente della Pol. Mirto Crosia all'epoca dei fatti, dichiarava che dei tesseramenti si occupava l'allora Segretario, oggi Presidente della Società, Sig. Tavernise Davide, di essersi limitato a firmare la richiesta di tesseramento del calciatore Curia Gaetano e di non essere a conoscenza che lo stesso aveva firmato la richiesta di tesseramento a favore della U.S. Krosia, ma di avere appreso dallo stesso calciatore che quest'ultima società aveva manifestato qualche interesse nei suoi confronti, ma che lui non aveva assolutamente firmato alcuna richiesta di tesseramento; 5 – Sig. CURIA GAETANO, dichiarava di essere tesserato per la Soc. Polisportiva Mirto Crosia e di avere in precedenza firmato la richiesta di tesseramento per la Soc. U.S. Krosia; di non avere informato la Pol. Mirto Crosia di avere firmato anche per la U.S. Krosia, in quanto, dopo avere firmato aveva personalmente chiamato il C.R. Calabria, Ufficio tesseramenti, per sapere se la U.S. Krosia avesse provveduto a richiedere il suo tesseramento e avendo ricevuto risposta negativa non aveva ritenuto di comunicare alcunchè alla Pol. Mirto Crosia. Dichiarava infine di non avere informato la U.S. Krosia che aveva firmato per la Pol. Mirto Crosia e di essere responsabile di quanto accaduto; RITENUTO che dalla complessiva indagine compiuta e dalle prove testimoniali acquisite appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dal seguente soggetto: -Sig. CURIA GAETANO, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella Stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia , per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1°comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Krosia che per la Società Polisportiva Mirto Crosia; PRESO ATTO che successivamente alla comunicazione conclusione indagini il Sig. Curia Gaetano non ha presentato alcuna memoria né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale, non svolgendo quindi alcuna attività difensiva; VISTO l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva; VISTA la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Felice Crosta; HANNO DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale: - il Sig. CURIA GAETANO, calciatore matricola 4.235.512, tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la società Polisportiva Mirto Crosia , per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1Bis, 1°comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'art.40, c.4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento sia per la Società U.S. Crosia che per la Società Pol. Mirto Crosia. Violazione descritta in parte motiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 05 giugno 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri. Nessuno è comparso per il deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per il deferito I MOTIVI DELLA DECISIONE CURIA Gaetano la richiesta di tre mesi di squalifica. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al calciatore CURIA Gaetano mesi CINQUE di squalifica, sansione così determinata in ragione del principio di afflittività della pena.

 

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