C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 17/01/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.09 a carico di: sig.ra GARREFFA Rita, all’epoca dei fatti Presidente della U.S.Crucolese A.S.D.; e della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°4467/50pf 15-16 AV/vg del 26.10.2016.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.09 a carico di:

sig.ra GARREFFA Rita, all’epoca dei fatti Presidente della U.S.Crucolese A.S.D.; e della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°4467/50pf 15-16 AV/vg del 26.10.2016.

IL DEFERIMENTO

IL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO, -visti gli atti del procedimento disciplinare n. 50 pf 15-16, avente ad oggetto: “Violazione della clausola compromissoria da parte della Sig.ra GARREFFA RITA, presidentessa della Soc. Crucolese la quale ha sporto denuncia nei confronti di altri tesserati dopo la gara STELLE AZZURRE – CRUCOLESE del 17.05.2015”. -letta la nota del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. del 12.06.2015 che, completa dei relativi allegati, forma parte integrante del presente provvedimento, in relazione alla ritenuta violazione della clausola compromissoria da parte del presidente della società CRUCOLESE, Sig.ra GARREFFA RITA, che ha presentato una denuncia querela presso la stazione dei Carabinieri di Torretta Crucoli contro, fra gli altri, il presidente della società Cotronei, LORIA MASSIMILIANO, l’allenatore della società Stelle Azzurre, dei calciatori Oliverio Baldassare, Tiano Salvatore e Cappa Dario delle Stelle Azzurre, senza la prescritta deroga all’anzidetta clausola compromissoria; -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, e valutata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Sig.ra GARREFFA RITA in data 5.10.2015, le cui considerazioni non possono condividersi;

Considerato che la stessa incolpata ammette, di fatto, l’assenza dell’autorizzazione in deroga alla detta clausola compromissoria, pur avanzando le proprie osservazioni, oltre che sulla compatibilità dell’art. 30 dello Statuto Federale con i principi costituzionali anche, sull’ inapplicabilità al caso di specie del vincolo statutario;

-Osservato, invero, che nel caso di specie i fatti, oggetto della denuncia presentata dall’incolpata, possono ricevere tutela penale solo per espressa volontà della parte lesa, che viene espressa attraverso lo strumento della “querela”, sicché ogni argomentazione proposta dall’interessata non può trovare accoglimento, trattandosi di materia, ancorché di natura penale, sottratta nella “fase genetica” alla potestà statuale, diversamente per i fatti – reati per cui si procede d’ufficio;

-Ritenuto, pertanto, che la condotta contestata agli incolpati realizza la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell’art. 1 bis del C.G.S in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale attesa la riconosciuta e accertata violazione della clausola compromissoria; -Ritenuto, altresì, che, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, del C.G.S., comma 2, debba rispondere della violazione ascritta ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, anche la società CRUCOLESE, nel cui interesse sono state poste le condotte contestate agli incolpati; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Baldassare LAURIA; -visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale : 1) Sig.ra GARREFFA RITA, all’epoca dei fatti Presidente della U.S. CRUCOLESE A.S.D.; 2) Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. Matricola 610291; per rispondere la prima: violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1 e dell’art. 15 C.G.S., perché presentando la denuncia – querela ai Carabinieri di Torretta Crucoli in data 18.05.2015 per gli atti lesivi posti in essere da diversi tesserati della società STELLE AZZURRE, in occasione della gara del 17.05.2015, eludeva il vincolo di giustizia previsto dal comma 2 dell’art. 30 dello Statuto Federale. la seconda: per la responsabilità oggettiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in ordine all’attività sopra descritta. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 gennaio 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per la Sig.ra GARREFFA Rita l'inibizione di 1 anno e l'ammenda di € 500,00; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. la perdita di tre punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017 e l'ammenda di € 500,00. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, che corrispondono al minimo edittale di cui all’art.15 del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -alla Sig.ra GARREFFA Rita, all’epoca dei fatti Presidente della U.S. Crucolese ASD, l’ammenda di € 500,00(cinquecento/00) e l’inibizione di UN (1) anno e quindi fino al 17 GENNAIO 2018; -alla Società U.S.CRUCOLESE A.S.D., per responsabilità oggettiva, la perdita di TRE (3) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

 

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