C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 17/01/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: sigg. Giuseppe Salvatore TAVELLA, appartenente alla Sezione AIA di Reggio Calabria; Claudio SCHEPISI, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Dominante FootballClub 2000 nella s.s. 2015-2016; Francesco VILASI, calciatore della Società ASD Dominante Football Club 2000 nella s.s. 2015-2016; e la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: Deferimento del Procuratore Federale prot.n°4604/11pf16-17/SP/mg del 28.10.2016

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di:

sigg. Giuseppe Salvatore TAVELLA, appartenente alla Sezione AIA di Reggio Calabria; Claudio SCHEPISI, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Dominante FootballClub 2000 nella s.s. 2015-2016; Francesco VILASI, calciatore della Società ASD Dominante Football Club 2000 nella s.s. 2015-2016; e la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: Deferimento del Procuratore Federale prot.n°4604/11pf16-17/SP/mg del 28.10.2016

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto, -visti gli atti del Procedimento disciplinare N. 391/11 pf 16-17 SP/mg, avente ad oggetto: “Accertamento” con riferimento alla gara Dominante - Comprensorio sant’Agata (3^ Cat.) del 13.03.2016 di eventuali responsabilità di tesserati della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000 e dello stesso DdG in merito ad una presunta infedele refertazione dei fatti accaduti nel corso della stessa a causa di minacce ricevute dall’Arbitro-Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 07.07.2016 al N.11 pf 16.17;

-vista la comunicazione di conclusione delle indagini; -rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati ed esaminati vari atti di indagine e, in particolare: -le audizioni dei signori: 1) Bruno MEGALE, Dirigente Accompagnatore della Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA, che in data 12.07.2016 ha cambiato denominazione in ASD CARDETO CALCIO; 2) Giuseppe MEGALE, massaggiatore e Preparatore Atletico della ASD COMPRENSORIO S. AGATA (attuale ASD CARDETO CALCIO); 3) 2^ e 3^ audizione del massaggiatore Giuseppe MEGALE; 4) Claudio SCHEPISI, Presidente dell’ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000; 5) Filippo FERRERI, Dirigente della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000; 6) Francesco VILASI, calciatore della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000; 7) Malara Massimo GRECO, Dirigente dell’ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000; 8) (1^ e 2^ audizione) di Giuseppe Salvatore TAVELLA, DdG della gara Dominante - Comprensorio S. Agata; 9) Giovanni MARINO, Custode e collaboratore, in occasione della gara in esame della squadra locale, Dominante; 10) Giuseppe Salvatore TAVELLA, Arbitro della gara Dominante – Comprensorio S. Agata; l’esame della documentazione, consistente: Ø nelle Distinte della gara Dominante - Comprensorio Sant’Agata, del Campionato di 3^ Categoria, disputata il 13.03.2016 a Reggio Calabria; Ø nel Rapporto della predetta gara dell’Arbitro Giuseppe Salvatore TAVELLA della Sezione AIA di Reggio Calabria; Ø nel supplemento del rapporto e nella nota inviata dallo stesso DdG al Giudice Sportivo; Ø nel C.U. N. 77 del 17 marzo 2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria LND, che riporta le decisioni del GST, riguardanti, tra l’altro, la gara in questione; Ø nel reclamo, prodotto il 22.03.2016, alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, da parte della Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA, avverso le decisioni del predetto GST; contenente allegata una dichiarazione manoscritta a stampatello, risultata firmata anche dal DdG; Ø negli atti della suddetta CSAT, riguardanti il verbale di audizione del Presidente dell’ASD COMPRENSORIO S. AGATA, signor Antonino NICOLO’; nella lettera inviata il 30.03.2016 al CRA Calabria, relativa alla convocazione per l’audizione dell’Arbitro TAVELLA, per essere sentito, il 04,04.2016, presso il CR Calabria dal Presidente della CSAT; nel verbale relativo alla presa d’atto della mancata presenza all’udienza dell’Arbitro TAVELLA, per impedimento e relativa giustificazione dell’interessato; Ø nel C.U. N. 137, del 06.04.3016 della CSAT presso il C.R. Calabria, circa le decisioni adottate in merito al reclamo prodotto dalla Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA; -rilevato che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: a) al termine della gara del Campionato di 3^ Categoria, Dominante - Comprensorio S. Agata, disputata a Reggio Calabria il 13.03.2016, terminata con il risultato di 1-1, l’Arbitro signor Giuseppe Salvatore TAVELLA della Sezione AIA del luogo, al rapporto, trasmesso al GST competente, allegava un supplemento in cui asseriva che: all’ 87’ del s.t. della gara in esame, dopo avere decretato un rigore a favore della squadra ospite, era stato letteralmente accerchiato dai calciatori della squadra di casa, i quali protestavano e contestavano la propria decisione; gli stessi gli gettavano del terriccio sul viso e gli dicevano che si ritiravano dal terreno di giuoco; pertanto egli era costretto ad emettere due fischi al fine di interrompere temporaneamente la gara; dopo 7 minuti riprendeva la gara, che terminava con il risultato di 1.1; al termine dell’incontro, mentre con le due squadre rientrava negli spogliatoi, veniva colpito da dietro con uno schiaffo sul collo, senza provocargli dolore, dal calciatore N. 10 della squadra ospite Fabio BERLINGERI; nel contempo i tesserati della squadra del Comprensorio S. Agata, protestavano dicendogli che subito dopo la sospensione della gara aveva emesso tre fischi anziché due ed insinuavano che la ripresa del gioco era avvenuta pro-forma; inoltre nel supplemento del rapporto affermava che la Società ospitante non aveva chiesto preventivamente la presenza della Forza dell’Ordine; b) il GST squalificava per quattro gare effettive il calciatore Fabio BERLINGERI, il cui provvedimento veniva trascritto su C.U. N.77 del 17.03.2016 della Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria; c) in data 23.03.2016, il Presidente della Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA, signor Antonino NICOLO’produceva Reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, avverso il predetto provvedimento disciplinare adottato dal GST presso la Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria, sostenendo che: -dopo la sospensione della gara, l’assistente di parte della squadra Dominante, Massimo GRECO MALARA, aveva tentato di colpire con la bandierina l’Arbitro, ma veniva bloccato dal Dirigente Accompagnatore della stessa squadra, Claudio SCHEPISI; -l’Arbitro TAVELLA, quando in modo irremovibile aveva deciso di fare battere il calcio di rigore in favore della propria squadra, era stato minacciato dai tesserati della squadra Dominante, dicendogli che lo “avrebbero aspettato sotto casa”; -siccome, subito dopo la sospensione della gara (circa all’88’ del s.t.), i calciatori della squadra di casa si erano tolte le magliette, allontanandosi dal terreno di giuoco, il capitano della propria squadra, Antonio SARTIANO, unitamente al Dirigente Accompagnatore, Bruno MEGALE ed al Massaggiatore Giuseppe MEGALE avevano chiesto al DdG se la gara era terminata oppure doveva essere calciato il rigore; a tale richiesta l’Arbitro aveva risposto che la gara era terminata in considerazione dell’abbandono dal campo della squadra di casa;

-al triplice fischio emesso dall’Arbitro, i calciatori della squadra Dominante erano rientrati in campo, minacciando ancora una volta il DdG ed affermando che dovevano essere loro a decidere se la partita dovesse essere considerata terminata; in tale circostanza il calciatore N. 3 VILASI della Dominante, già ammonito in precedenza, raccoglieva dal terreno un pugno di sabbia e lo scagliava sul viso dell’Arbitro, senza che il responsabile venisse ammonito ed espulso; -inoltre, l’Arbitro TAVELLA aveva pregato il Dirigente accompagnatore della propria squadra, Bruno MEGALE, di chiamare i suoi calciatori, che erano rientrati negli spogliatoi, avvertendolo che il prosieguo della partita sarebbe stato pro-forma; pertanto lo stesso MEGALE chiamava i calciatori della sua squadra, dicendo loro che bisognava battere il calcio di rigore e poi fare pareggiare la squadra di casa, per evitare possibili incidenti; -i propri calciatori erano rimasti, volutamente, fermi sul calcio d’angolo battuto nei minuti di recupero dalla squadra avversaria, al fine di farla pareggiare per evitare ulteriori tensioni in campo; -a fine gara, il Dirigente Bruno MEGALE, entrato nello spogliatoio del DdG, aveva scritto a stampatello, sotto la dettatura dello stesso Arbitro, una dichiarazione, firmata sia da quest’ultimo che dal MEGALE e dall’altro Dirigente (CREA), presente. -alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0, in favore della propria squadra; “l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal GST al calciatore Fabio BERLINGERI; ed il ritiro della tessera e la radiazione dall’Albo degli Arbitri del signor Giuseppe Salvatore TAVELLA; -inoltre, il Presidente Antonino NICOLO’ allegava al reclamo la predetta dichiarazione, a suo dire, dettata e poi firmata anche dall’Arbitro TAVELLA; d) la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, letto il reclamo prodotto dalla Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA, presa visione delle decisioni del GST presso la Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria; sentito il Presidente della Società reclamante, signor Antonino NICOLO’, il quale confermava il contenuto del reclamo; preso atto dell’assenza dell’Arbitro Giuseppe TAVELLA, benché regolarmente convocato; considerato che la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000 non aveva fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito al reclamo in questione; al termine dell’udienza del 04.04.2016, la stessa CSAT deliberava di revocare l’omologazione del risultato di 1-1 della gara in esame e ne disponeva la ripetizione, ed infine riduceva la squalifica a carico del calciatore Fabio BERLINGERI a due giornate di gare effettive, ed ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico dei soggetti che potevano avere integrato illecito disciplinare; e) il Dirigente Accompagnatore della Società ASD COMPRENSORIO S .AGATA, (Attuale ASD CARDETO CALCIO), signor Bruno MEGALE, ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale Dott. Antonio COGLIANDRO, sostanzialmente, ha dichiarato che: -la gara in esame si era disputata regolarmente senza tensioni tra i calciatori delle due squadre sino alla concessione del calcio di rigore in favore della sua squadra; immediatamente dopo, l’Arbitro veniva accerchiato dai calciatori della squadra Dominante, che protestavano vivacemente; -in tale fase convulsa e concitata, un calciatore della squadra di casa, del quale non ricordava il nome, gettava un pugno di sabbia, raccolta sul terreno di giuoco, sul viso del DdG, che colpiva anche il massaggiatore Giuseppe MEGALE; -intanto, a seguito della confusione che si era creata, l’Arbitro emetteva due o tre fischi e, rivolto verso le due squadre, manifestava l’intenzione di sospendere la gara, per cui alcuni calciatori abbandonavano il campo e rientravano negli spogliatoi; -poco dopo, il DdG fischiava per riprendere la partita e comunicava ad un dirigente della propria squadra, che non ricordava chi fosse, che la gara continuava pro-forma; -terminata la gara, sul risultato di 1-1, egli unitamente al Dirigente Sebastiano CREA ed al massaggiatore Giuseppe MEGALE, entravano nello spogliatoio dell’Arbitro e gli chiedevano se la gara era da considerare terminata dopo i fischi emessi da lui e se confermava quanto aveva riferito ad altro Dirigente che la partita sarebbe proseguita pro-forma; a quel punto, l’Arbitro TAVELLA pregava il massaggiatore Giuseppe MEGALE di scrivere sotto sua dettatura la dichiarazione, poi firmata da essi (allegata agli atti del procedimento); -nessuna forzatura da parte sua, dal MEGALE Giuseppe e dal Sebastiano CREA vi era stata nei confronti del DdG per fargli dettare il predetto documento; in tale circostanza era presente anche il custode del campo, signor MARINO; f) il massaggiatore dell’ASD COMPRENSORIO S. AGATA (attuale ASD CARDETO CALCIO), signor Giuseppe MEGALE, ascoltato dallo stesso Collaboratore Federale, ha dichiarato che: -l’Arbitro TAVELLA, all’87’ del s.t., dopo avere assegnato il calcio di rigore in favore del Comprensorio, era stato accerchiato da tutti i calciatori della squadra di casa che lo spintonavano, minacciandolo di non fare battere il calcio di rigore altrimenti si sarebbero ritirati negli spogliatoi, cosa che facevano; considerata l’irremovibilità del DdG, egli ed il capitano della propria squadra, Antonio SARTIANO, chiedevano all’Arbitro se la gara dovesse continuare o meno; questi rispondeva che la partita era terminata, perché i calciatori della Dominante avevano abbandonato il campo ed, infatti, emetteva il triplice fischio; -i calciatori della Dominante, uditi i tre fischi rientravano subito in campo e minacciavano il DdG, dicendo che erano loro a decidere se la gara era terminata o meno; in tale circostanza un calciatore della Dominante gettava un pugno di sabbia all’indirizzo dell’Arbitro ed anche lui in parte ne veniva colpito; -il DdG, vista la situazione che si era creata, pregava lui, il Dirigente CREA ed il capitano SARTIANO di fare rientrare in campo i loro calciatori, che al triplice fischio erano rientrati negli spogliatoi, precisando che la gara sarebbe stata ripresa pro-forma; -alla ripresa del giuoco veniva battuto il calcio di rigore, con esito positivo; subito dopo egli ed i Dirigenti Bruno MEGALE e Sebastiano CREA dalla panchina dicevano a due loro calciatori di avvisare gli altri compagni di fare pareggiare gli avversari perché l’Arbitro li aveva assicurati che la gara continuava pro-forma; infatti, la partita terminava con il risultato di 1-1;

-al termine della gara, egli ed i Dirigenti Sebastiano CREA e Bruno MEGALE, entravano nello spogliatoio dell’Arbitro e chiedevano allo stesso se fosse disposto a mettere per iscritto tutti i vari episodi accaduti durante la gara; il DdG acconsentiva a tale richiesta e dettava a lui una sintetica dichiarazione che sottoscriveva con i due Dirigenti; g) con la predetta dichiarazione, manoscritta dal massaggiatore Giuseppe MEGALE, alla presenza dei Dirigenti Bruno MEGALE e Sebastiano CREA, dettata, a dire dei due MEGALE, dall’Arbitro TAVELLA, quest’ultimo avrebbe affermato che, all’87’ del s.t. dopo la concessione del calcio di rigore in favore della squadra ospite, era stato letteralmente accerchiato ed aggredito verbalmente dai calciatori della squadra di casa, Dominante, i quali, tra l’altro gli avevano detto che essi consideravano la gara terminata e quindi si ritiravano negli spogliatoi; pertanto, egli fischiava tre volte, decretando la fine dell’incontro; gli stessi calciatori della squadra ospitante, dopo qualche minuto rientravano in campo e con fare minaccioso gli intimavano di fare riprendere il giuoco, cosa che avveniva, facendo battere il calcio di rigore; la gara sul risultato di 1-0 continuava pro-forma e terminava con il risultato di 1.1. Detta dichiarazione risulta sottoscritta dallo stesso DdG e dai Dirigenti Bruno MEGALE e Sebastiano CREA; h) il massaggiatore Giuseppe MEGALE spontaneamente chiedeva al Collaboratore Federale di volere integrare la sua precedente dichiarazione e quindi riferiva che: -si era ricordato che il calciatore, responsabile di avere gettato sul viso dell’Arbitro TAVELLA il pugno di sabbia che aveva colpito in parte anche lui, si identificava nel calciatore N. 3 della squadra Dominante, “tale VILASI;” -il Presidente della Società COMPRENSORIO S. AGATA, signor Antonio NICOLO’ non era presente alla gara in questione, pertanto il contenuto del reclamo sottoscritto dallo stesso era il compendio delle informazioni fornitegli sia da lui che dai Dirigenti Bruno MEGALE e Sebastiano CREA; i) il Presidente dell’ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, signor Claudio SCHEPISI, nonché Accompagnatore Ufficiale, in occasione della gara in esame, ha dichiarato che: -all’87’, dopo l’assegnazione del calcio di rigore, in favore della squadra ospite, alcuni propri calciatori protestavano civilmente con il DdG per tale decisione; -il contenuto del ricorso prodotto dalla Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA, non era veritiero, infatti, nessuno tra i propri calciatori aveva gettato la sabbia sul viso dell’Arbitro e nessuno di essi lo aveva minacciato; -al termine della gara nessun Dirigente della sua Società aveva minacciato l’Arbitro, il quale gli aveva riferito che la partita era terminata regolarmente; l) il Dirigente della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, Filippo FERRERI, ascoltato dal predetto Collaboratore Federale, ha riferito di avere assistito da spettatore alla partita in esame, non essendo elencato nella distinta di gara; da una ricerca eseguita personalmente da lui tra gli atti della Società non aveva rinvenuto la copia della richiesta, inoltrata alla Questura per chiedere la presenza della Forza Pubblica, in occasione della gara Dominante - Comprensorio S. Agata, del 13.03.2016; m) il calciatore tesserato per la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, Francesco VILASI, ascoltato dallo stesso Collaboratore Federale, ha negato di avere colpito l’’Arbitro, con il lancio di un pugno di sabbia, non escludendo che potesse essere stato altro soggetto a farlo involontariamente, a seguito della concitazione che si era verificata dopo l’assegnazione del calcio di rigore in favore della squadra avversaria; n) GRECO MALARA Massimo, Dirigente dell’ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000. Sostanzialmente, ha riferito le stesse dichiarazioni rese dal suo Presidente SCHEPISI, ossia che, dopo l’assegnazione del calcio di rigore, alcuni calciatori della propria squadra avevano protestato con civiltà verso l’Arbitro per la sua decisione; non era veritiero il contenuto del reclamo prodotto dalla Società ASD COMPRENSORIO S. AGATA; nessun Dirigente della propria Società aveva protestato, al termine della gara, con l’Arbitro; o) Giovanni MARINO, custode del campo sportivo, nonché Collaboratore della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, in occasione della gara in esame, ha riferito che: -come solitamente si comporta, anche al termine della partita in esame, era entrato nello spogliatoio dell’Arbitro per chiedergli se tutto fosse in regola; in tale circostanza aveva notato che con l’Arbitro erano presenti tre Dirigenti della squadra del Comprensorio S. Agata ed uno di essi aveva tra le mani un foglio di carta ed una penna, ma non aveva notato cosa scrivesse perché subito era uscito dallo spogliatoio; successivamente aveva notato l’Arbitro salire sull’autovettura di un Dirigente della squadra ospite, per farsi accompagnare a casa perché aveva perduto l’autobus; p) l’Arbitro, signor Giuseppe Salvatore TAVELLA, ascoltato dallo stesso Collaboratore Federale, ha dichiarato che: -in occasione della gara da lui diretta, il 13.03.2016, Dominante - Comprensorio S. Agata, non era presente la Forza Pubblica e né gli era stata consegnata la relativa copia della richiesta alla Questura da parte della Società ospitante; -all’87’, dopo l’assegnazione del calcio di rigore alla squadra del Comprensorio S, Agata, era stato circondato e spintonato dai calciatori della squadra Dominante, i quali lo minacciavano con le frasi: “Ti ammazziamo a fine partita”, “dal campo non esci”; nella circostanza ammoniva alcuni calciatori; mentre li annotava, veniva colpito da un pugno di sabbia da uno dei calciatori della squadra di casa, senza per altro riuscire ad individuare il responsabile; -aveva ammonito anche il capitano della Dominante per non essere riuscito a calmare i propri calciatori; -considerato che non era ritornata la calma, emetteva due fischi e sospendeva temporaneamente la gara, avvertendo i due capitani di fare rimanere in campo le due squadre; invece entrambe le squadre rientravano negli spogliatoi e restavano sul campo soltanto tre o quattro calciatori della squadra del Comprensorio S.Agata; -soltanto dopo circa sette minuti le due squadre rientravano sul terreno di giuoco e la partita veniva ripresa con l’esecuzione del calcio di rigore da parte della squadra ospite; infine, la gara terminava con il risultato di 1-1;

-mentre con le due squadre rientrava negli spogliatoi, il calciatore della squadra ospite, Fabio BERLINGERI gli dava un leggero schiaffo sul collo senza provocargli dolore; -poco dopo il rientro delle squadre negli spogliatoi, i Dirigenti della squadra ospite Bruno MEGALE, Giuseppe MEGALE e Sebastiano CREA entravano nel proprio spogliatoio dicendogli che la partita era stata filmata e da ciò emergeva che lui aveva emesso tre fischi anziché i due fischi per sospendere temporaneamente l’incontro; -intanto, il Dirigente Giuseppe MEGALE scriveva una dichiarazione e gliela consegnava, dicendogli che doveva essere allegata al rapporto di gara, senza che il documento fosse stato firmato; pertanto, negava di avere dettato e firmato detta dichiarazione; aggiungeva, inoltre, che la firma apposta a suo nome in calce a tale documento non era sua ma, secondo lui, riteneva che si trattava della imitazione di una delle proprie firme esistenti sulle distinte di gara; -il signor Giuseppe MEGALE, accortosi che non disponeva del mezzo per rientrare presso la propria abitazione, si offriva per accompagnarlo con la sua autovettura; questi strada facendo gli chiedeva il foglio contenente la dichiarazione che gli aveva consegnato nello spogliatoio e, nello stesso momento, il MEGALE gli dava un altro foglio manoscritto con analoga dichiarazione, senza le firme in calce; -infine, ci teneva a precisare di non avere perso il controllo della gara, anche se non si sentiva tutelato per la mancata presenza della Forza Pubblica; q) il Massaggiatore Giuseppe MEGALE, ascoltato nuovamente, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro Giuseppe Salvatore TAVELLA, ha negato, assolutamente, di avere avuto in restituzione da quest’ultimo, mentre lo accompagnava in autovettura, la dichiarazione che egli aveva manoscritto, dettata dallo stesso Arbitro, ed ha negato di avergli consegnato, contestualmente, altra analoga dichiarazione manoscritta, senza firme; r) l’Arbitro TAVELLA, nel corso del supplemento dell’audizione, in sostanza, ha precisato: -di avere ammonito, dopo l’assegnazione del calcio di rigore, sia l’autore dell’infrazione di giuoco, Emilio CAMPOLO, che il capitano della Dominante, signor Paolo FERRERI N. 4, per proteste, in ragione dell’assegnazione della massima punizione in favore della squadra avversaria, nonché per non avere provveduto a calmare i suoi calciatori durante la reiterata contestazione; -la firma apposta, a suo nome, in calce alla dichiarazione manoscritta da Giuseppe MEGALE nello spogliatoio, al termine della gara, non era stata scritta da lui e ciò si evinceva anche dalla lettera T ed a che erano diverse da quelle comprese nelle proprie firme, sottoscritte da lui in calce alle distinte ed al rapporto di gara, -considerato che: -le dichiarazioni rese dai Dirigenti dall’ASD COMPRENSORIO S. AGATA sono risultate contrastanti con quelle fornite dall’Arbitro, signor TAVELLA, per quanto riguarda il numero dei fischi emessi da quest’ultimo, a seguito delle contestazioni verificatesi in campo, all’87’, dopo la concessione del calcio di rigore in favore della squadra ospite; -la dichiarazione del DdG è privilegiata rispetto alle altre, quindi è da ritenere che l’Arbitro aveva emesso, nella circostanza di cui sopra, effettivamente, due fischi con l’intento di sospendere temporaneamente la gara, anziché tre fischi per decretare la fine dell’incontro, come hanno sostenuto i Dirigenti della Società ospite; -a seguito della sospensione, temporanea, della partita, ai sensi dell’art. 63, comma 8, delle NOIF, l’Arbitro TAVELLA non era riuscito a radunare le due squadre a centrocampo, perché quasi tutti i calciatori erano rientrati, deliberatamente, negli spogliatoi, senza che nei loro confronti, quando erano ritornati sul terreno di giuoco, per la ripresa della gara, fossero stati adottati provvedimenti disciplinari nei loro confronti dallo stesso DdG; -alla luce delle dichiarazioni rese dal TAVELLA nel corso dell’audizione, laddove ha sostenuto di avere ammonito il capitano della squadra Dominante, signor Paolo FERRERI, per non essere riuscito a calmare i suoi calciatori, durante la reiterata contestazione, e laddove ha dichiarato di avere ammonito “Alcuni calciatori” della squadra di casa per avergli rivolto frasi minacciose ed offensive, nulla di tutto questo è risultato riportato nel rapporto di gara; infatti su tale documento non risultano trascritte ammonizioni a carico di calciatori, dopo l’87’ della gara; in particolare su tale documento è trascritta l’ammonizione al 42’ del s.t. (87’ della gara) a carico dello stesso capitano Paolo FERRERI per avere protestato per la concessione del rigore e non per non essere riuscito a calmare, successivamente, i calciatori che continuavano a protestare; in tal caso l’Arbitro avrebbe dovuto espellere il predetto capitano; -alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dai Dirigenti del Comprensorio S. Agata, Bruno e Giuseppe MEGALE con le ammissioni fornite dall’Arbitro TAVELLA, per quanto riguarda la compilazione del documento manoscritto e predisposto nello spogliatoio del DdG, al termine della gara, non è stato possibile stabilire se il documento sia stato dettato dal TAVELLA oppure manoscritto direttamente da MEGALE Giuseppe; -dall’analisi speditiva dei seguenti atti è possibile ipotizzare che: la grafia della firma apposta, a nome dell’Arbitro, in calce alla predetta dichiarazione manoscritta è simile e si avvicina molto alle firme scritte dallo stesso DdG ai margini delle due distinte e del rapporto di gara; inoltre la grafia del secondo documento manoscritto, che, alla luce delle ammissioni del TAVELLA, sarebbe stato consegnato a questi dal massaggiatore Giuseppe MEGALE, mentre entrambi viaggiavano a bordo dell’autovettura, non è simile alla scrittura del saggio calligrafico rilasciato al Collaboratore Federale durante l’audizione dallo stesso Arbitro e né è simile alla grafia del primo manoscritto redatto nello spogliatoio; -l’Arbitro TAVELLA, non ha fatto menzione nel rapporto di gara del manoscritto, redatto nello spogliatoio, al termine della gara in esame, e nulla ha riferito del secondo manoscritto che gli sarebbe stato consegnato dal Dirigente del Comprensorio S. Agata mentre lo accompagnava alla sua abitazione; -ritenuto che, i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti in violazione della normativa Federale, posti in essere dal signor Giuseppe Salvatore TAVELLA, Arbitro della gara del Campionato di 3^ Categoria Dominante - Comprensorio S. Agata, disputata il 13.03.2016, per essere risultato omissivo nella refertazione del rapporto di gara e non avere annotato la seconda ammonizione decretata al capitano della squadra Dominante, signor Paolo FERRERI, il quale non era riuscito a calmare i calciatori della propria squadra, che continuavano reiteratamente a protestare e non averlo espulso dal terreno di giuoco, dopo la seconda ammonizione; per non avere riportato sul referto di gara le ammonizioni comminate ad alcuni calciatori della squadra Dominante che gli avevano ingiunto gravi minacce, come lui stesso ha ammesso, dopo l’87’ della gara, ed infine, per non avere fatto cenno nello stesso referto del documento manoscritto nel suo spogliatoio, al termine della gara, e né di avere riportato nello stesso referto di avere consegnato il manoscritto al Dirigente Giuseppe MEGALE, ottenendo in restituzione altro manoscritto; pertanto ciò integri a carico dell’Arbitro Giuseppe Salvatore TAVELLA la violazione dei principi di lealtà, correttezza e è probità sportiva, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 40, comma 1, del Regolamento dell’AIA; -ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti in violazione della normativa Federale, posti in essere dal signor Claudio SCHEPISI, Presidente Legale Rappresentante, nella s.s. 2015-2016, della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per l’omissione posta in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo della richiesta preventiva della Forza Pubblica sul proprio campo di giuoco, in occasione della gara del Campionato di 3^ Categoria Dominante - Comprensorio S. Agata, programmata per il giorno 13.03.2016, per cui ciò integri a carico del predetto Presidente Claudio SCHEPISI la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 62, comma 4,. delle NOIF; -ritenuto che da tale comportamento derivi la responsabilità a titolo diretto della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, in relazione dell’art. 62, comma 4, delle NOIF, alla quale apparteneva il predetto incolpato al momento della commissione dei fatti nei cui confronti è stata espletata l’attività sopra contestata; -ritenuto che, i fatti sopra riportati evidenziano il comportamento in violazione della normativa Federale, posto in essere dal signor Francesco VILASI, calciatore della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000 per avere lanciato, volontariamente, un pugno di sabbia - terriccio sul viso dell’Arbitro TAVELLA e colpito in parte anche il Massaggiatore del Comprensorio S. Agata, mentre il giuoco era sospeso, per cui ciò integri a carico dello stesso calciatore Francesco VILASI la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS; -ritenuto che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, ai sensi dell’art.4, comma 2, alla quale apparteneva il predetto incolpato al momento della commissione dei fatti nei cui confronti è stata espletata l’attività sopra contestata; -considerato che, a seguito delle notifiche della CCI, su istanze, datate 06.10.2016, inoltrate all’Ufficio, dall’Avv. Antonio FOTI, Legale di fiducia degli incolpati signori Claudio SCHEPISI e Francesco VILASI e dall’Avv. Domenica CLEMENSI, Legale di fiducia dell’incolpato Giuseppe Salvatore TAVELLA, gli stessi chiedevano e ricevevano le copie degli atti del procedimento ed, inoltre, chiedevano, di ascoltare nuovamente i predetti rispettivi assistiti, a cui provvedeva il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio COGLIANDRO, alle date del 14.10.2016 e 17.10.2016; ed al termine dell’audizione, i signori SCHEPISI e VILASI consegnavano al predetto Collaboratore Federale le loro rispettive memorie difensive; e considerato, infine, che i contenuti delle nuove audizioni e delle due memorie difensive non presentano argomenti tali da far venire meno la fondatezza di quanto agli stessi contestato; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; DEFERIVA a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il Sig.Giuseppe Salvatore TAVELLA, appartenente alla Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 40, comma 1, del Regolamento dell’AIA, per essere risultato omissivo nella refertazione del rapporto di gara e non avere annotato la seconda ammonizione decretata al capitano della squadra Dominante, signor Paolo FERRERI, il quale non era riuscito a calmare i calciatori della propria squadra, che continuavano reiteratamente a protestare e non averlo espulso dal terreno di giuoco, dopo la seconda ammonizione; per non avere riportato sul referto di gara le ammonizioni comminate ad alcuni calciatori della squadra Dominante che gli avevano ingiunto gravi minacce, come lui stesso ha ammesso, dopo l’87’ della gara, ed infine, per non avere fatto cenno nello stesso referto del documento manoscritto nel suo spogliatoio, al termine della gara, e né di avere riportato nello stesso referto di avere consegnato il manoscritto al Dirigente Giuseppe MEGALE, ottenendo in restituzione altro manoscritto; 2) il Sig. Claudio SCHEPISI, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, nella s.s. 2015-2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 62, comma 4, delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per l’omissione posta in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo della richiesta preventiva della Forza Pubblica sul proprio campo di giuoco, in occasione della gara del Campionato di 3^ Categoria Dominante - Comprensorio S. Agata, programmata per il giorno 13.03.2016, come meglio specificato nella parte motiva; 3) la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, nella s.s. 2015-2016, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, signor Claudio SCHEPISI, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS della FIGC; 4) il Sig. Francesco VILASI, calciatore della Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, nella s.s. 2015-2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS; per avere lanciato volontariamente un pugno di sabbia-terriccio sul viso dell’Arbitro TAVELLA e colpito in parte anche il Massaggiatore del Comprensorio S. Agata, Giuseppe MEGALE, mentre il giuoco della gara Dominante - Comprensorio S. Agata era sospeso, come meglio descritto nella parte motiva; 5) la Società ASD DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, nella s.s. 2015-2016, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, signor Francesco VILASI, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del CGS della FIGC; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 gennaio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, nonché: -l’Avv. Giuseppe Aloisio, in sostituzione dell’Avv. Domenica Clemensi, in rappresentanza del Sig.Giuseppe Salvatore Tavella; -l’Avv. Antonio Foti in rappresentanza del Sig. Claudio Schepisi, del Sig. Francesco Vilasi e della Società ASD Dominante Football Club 2000; - il Sig. Claudio Schepisi, in proprio ed in qualità di Presidente della Società ASD Dominante Football Club 2000; LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all’atto del deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento. Pertanto, chiede di comminare le seguenti sanzioni: - per Sig. Giuseppe Salvatore Tavella, appartenente alla Sezione AIA di Reggio Calabria, mesi sei di sospensione dall’attività di arbitro; - per il Sig. Claudio Schepisi, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Dominante Football Club 2000, mesi tre di inibizione da qualsiasi attività sportiva; - per il Sig. Francesco Vilasi, calciatore della Società ASD Dominante Football Club 2000, quattro giornate di squalifica; -per la Società ASD Dominante Football Club 2000, l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00). LE RICHIESTE DELLE PARTI L’Avv. Aloisio chiede il proscioglimento da tutte le incolpazioni del Sig.Giuseppe Salvatore Tavella; chiede, inoltre, di riaprire l’istruttoria relativa alla vicenda disciplinare, al fine di eseguire una perizia calligrafica in merito alla firma del Sig. Tavella. L’Avv. Foti chiede il proscioglimento da tutte le incolpazioni del Sig. Claudio Schepisi, del Sig. Francesco Vilasi e della Società ASD Dominante Football Club 2000. Il Sostituto Procuratore Ferderale si oppone alla richiesta istruttoria, in quanto inammissibile e per il fatto che la stessa avrebbe dovuto essere prodotta dalla parte nei modi e nei termini contemplati nel Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale ritiene di rigettare, come rigetta, la richiesta di riapertura dell'istruttoria come formulata dall'avv. Aloisio, in quanto la medesima è evidentemente inammissibile ed, in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato ai deferiti per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: -al Sig. Giuseppe Salvatore TAVELLA, appartenente alla Sezione AIA di Reggio Calabria, mesi SEI (6) di sospensione dall’attività di arbitro, e quindi fino al 18 LUGLIO 2017; -al Sig. Claudio SCHEPISI, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Dominante Football Club 2000, mesi TRE (3) di inibizione da qualsiasi attività sportiva, e quindi fino al 18 APRILE 2017; -al Sig. Francesco VILASI, calciatore della Società ASD Dominante Football Club 2000, giornate QUATTRO (4) di squalifica; -alla Società A.S.D. DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2000, l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

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