C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 25/01/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico della società A.C.D. CDF Magna Graecia, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°3663/1227 pf 15 16 MB/ag del 11.10.2016.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico
della società A.C.D. CDF Magna Graecia, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°3663/1227 pf 15 16 MB/ag del 11.10.2016.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale e Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1227 pf 2015/2016, avente ad oggetto:” Minacce ed offese espresse presumibilmente dall'allenatore della Soc. Magna Graecia Sig. Antonio Vivacqua (Allenatore di base - cod. 109.631) nei confronti dell'arbitro della gara Magna Graecia - Cerisano 96 (3^ Ctg) del 16.3.16 Sig. Catanzariti Giuseppe della Sez. AIA di Cosenza, attraverso l'invio di messaggi privati sul social network Facebook”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale ritualmente notificata; osservano quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Ø Foglio di censimento della Società ACD CDF Magna Graecia di Rende; Ø AS 400 dell’Allenatore Vivacqua Antonio; Ø Verbale Audizione Arbitro Catanzariti Giuseppe; Ø Verbale Audizione Vivacqua Antonio; Ø Estratto originale messaggistica intercorsa ed esibita dal Vivacqua; Ø Relazione del collaboratore della Procura Federale comprensiva degli allegati numerati. LA POSIZIONE FEDERALE DEL SIGNOR VIVACQUA ANTONIO Considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. Vivacqua Antonio la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici, quale allenatore di base , codice 109.631, con ultimo tesseramento nella stagione 2015/2016 a favore della società ACD CDF Magna Graecia. Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso come il Sig. Vivacqua Antonio ( allenatore di base, matricola 109.631 ) , utilizzando il proprio profilo facebook ed in particolare avvalendosi della messaggeria privata dello stesso , nella notte tra il 25 e 26 Marzo 2016, abbia scientemente postato messaggi gravemente offensivi e lesivi diretti al profilo personale dell’arbitro Sig. Catanzariti Giuseppe del seguente tenore : “ Ma non ti vergogni…..deficiente, idiota…dimostri ancora di essere un coglione, oltre che un codardo….farò un casino nelle sedi opportune per la broglia che hai fatto….presto vedremo la tua stoffa , ti ripeto, non preoccuparti”.
Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della società ACD CDF Magna Graecia,ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva , alla quale apparteneva il deferito al momento della consumazione della sua violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Considerato, che per le violazioni ascrivibili al Signor Vivacqua Antonio , iscritto nei ruoli del settore tecnico , si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini ; DEFERIVANO innanzi al a questo Tribunale Federale Territoriale: la società ACD CDF Magna Graecia ,a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 Dicembre 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. Nessuno era presente per la Società deferita. Il T.F.T. dava atto che era pervenuta richiesta di rinvio da parte del Presidente della Società A.C.D. CDF Magna Graecia, il quale deduceva l’impossibilità a comparire per documentati motivi di salute, previa interruzione dei termini di prescrizione; dava anche atto che era pervenuta copia di una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti trasmessa dalla Società A.C.D. CDF Magna Graecia alla Procura Federale in data 01.12.2016 a mezzo pec.. La Procura si rimetteva alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale, che, ritenuto legittimo l’impedimendo a comparire per i dedotti motivi di salute del Presidente della Società ACD CDF Magna Graecia, rinviava la trattazione del deferimento alla riunione del 23 GENNAIO 2017, ore 15.30, previa sospensione dei termini ex art.34bis,comma 5 del C.G.S. Nella riunione del 23 gennaio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. E' altresì comparso l’Avv.Salvatore Romeo, in rappresentanza della Società ACD CDF MAGNA GRAECIA, come da delega in atti. Prima dell’inizio del dibattimento l’Avv.Salvatore Romeo, in qualità di rappresentante della Società ACD CDF Magna Graecia, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. per la società ACD CDF MAGNA GRAECIA l’ammenda di € 300,00, da ridursi ad € 200,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -alla Società A.C.D. CDF MAGNA GRAECIA l’ammenda di € 200,00, che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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